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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 315

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 gennaio 2004, n. 5 (in G.U. 17/01/2004, n.13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  19-11-2003 al: 17-1-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli inse-diamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformarsi alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo alla modificazione dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente l'istituzione della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, e conseguentemente dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, al fine di assicurare la corretta ed immediata operatività delle medesime commissioni;
Ritenuta altresì l'urgente necessità di regolare i procedimenti autorizzatori all'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non ancora conclusi alla data dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componentedesignato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.".