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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 315

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 gennaio 2004, n. 5 (in G.U. 17/01/2004, n.13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 19-11-2003
al: 17-1-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1°  ottobre
2003,  con  la  quale  e'   stata   dichiarata,   tra   l'altro,   la
illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del  decreto
legislativo 20 agosto 2002, n.  190,  nella  parte  in  cui,  per  le
infrastrutture e gli inse-diamenti produttivi strategici, per i quali
sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un  concorrente  interesse
regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione
di impatto ambientale sia integrata  da  componenti  designati  dalle
regioni o province autonome interessate,  nonche'  la  illegittimita'
costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; 
  Considerato  che  le  ragioni   di   conformazione   al   giudicato
costituzionale  sono   ravvisabili   anche   con   riferimento   alla
composizione  della  commissione  per  le  valutazioni   dell'impatto
ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conformarsi alla
predetta  sentenza  della  Corte  Costituzionale,  provvedendo   alla
modificazione  dell'articolo  19,  comma  2,   del   citato   decreto
legislativo  n.  190  del  2002,  concernente   l'istituzione   della
Commissione  speciale  di  valutazione  di  impatto   ambientale,   e
conseguentemente dell'articolo 18, comma  5,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, concernente la composizione  della  commissione  per  le
valutazioni  dell'impatto  ambientale,  al  fine  di  assicurare   la
corretta ed immediata operativita' delle medesime commissioni; 
  Ritenuta altresi' l'urgente necessita' di regolare  i  procedimenti
autorizzatori all'installazione di  infrastrutture  di  comunicazioni
elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4  settembre
2002, n. 198,  e  non  ancora  conclusi  alla  data  dell'intervenuta
dichiarazione   di   incostituzionalita'   dello    stesso    decreto
legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel
frattempo sopravvenuta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 2003; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  Ministro
delle comunicazioni, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190, e' sostituito dal seguente: 
"2. Ai fini delle valutazioni di cui al  comma  1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e'  istituita  una  commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta  da  diciotto
membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari,  tra
professionisti particolarmente qualificati  in  materie  progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti  della  pubblica
amministrazione.  Per  le  valutazioni  dell'impatto  ambientale   di
infrastrutture e di insediamenti strategici, per i  quali  sia  stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse  regionale,
la commissione e' integrata da un componentedesignato dalle regioni o
dalle province autonome interessate.  A  tale  fine,  entro  quindici
giorni dalla data del decreto di costituzione della  commissione,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi  gli  stessi  requisiti  degli  altri
componenti di nomina statale. Con il decreto  di  costituzione  della
commissione  sono  stabilite   la   durata   e   le   modalita'   per
l'organizzazione ed il funzionamento  della  stessa.  Con  successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai  componenti  della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
alle designazioni entro il termine predetto, la commissione  procede,
sino alla  designazione,  alle  valutazioni  dell'impatto  ambientale
nella composizione ordinaria.".