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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2003, n. 283

Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal:  6-11-2003 al: 7-5-2004
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata legge n. 153 del 1975, è stato approvato, e che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003, nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto, aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:
«4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia, patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.»
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), è, rispettivamente, il seguente:
«Art. 20. - Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del «Fondo interbancario» di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.
Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente art. 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.
Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.».
«Art. 21. - Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.
La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.
Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.
Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.
Il collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.
- Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura) è il seguente:
«Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.
La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.
Il Comitato e il Collegio sindacale, composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia, sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";
b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo".
Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del "Fondo".
Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.
Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del «Fondo interbancario di garanzia», i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.».
- Per il titolo della legge n. 153/1975 si veda note precedenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 45 del già citato decreto legislativo n. 385/1993 (si veda in nota al titolo) è il seguente:
«2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 43 del già citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:
«Art. 43 (Nozione). - 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca.
La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.».