LEGGE 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
Testo in vigore dal: 28-2-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  Agli  imprenditori,  il cui piano di sviluppo sia stato approvato e
che  abbiano  ottenuto  il nulla osta per la concessione del concorso
nel  pagamento  degli  interessi,  ma  non siano in grado di prestare
sufficienti  garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di
credito,  e'  concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla
legge   2   giugno  1961,  n.  454,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  fidejussione  per  la  differenza  tra l'ammontare del
mutuo,  compresi  i  relativi interessi, e il valore cauzionale delle
garanzie  offerte,  maggiorato  del  valore attualizzato del concorso
negli interessi.
  La  fidejussione  non  puo' in nessun caso eccedere il 50 per cento
del  mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per
cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese
le zone classificate montane.
  Per  le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al
precedente  articolo  13  la  misura  della  fidejussione puo' essere
elevata fino al 90 per cento.
  Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire
solo  parziali  garanzie  reali  o  che non siano in grado di offrire
comunque  garanzie  reali,  le  operazioni  di credito possono essere
effettuate  dagli  istituti  di  cui  al  secondo  e  terzo comma del
precedente  articolo  19  anche  in  deroga ai propri statuti ed alle
disposizioni  di  legge  che  li  riguardano,  con  la  sola garanzia
fidejussoria  di  cui  al  primo  comma  del  presente articolo o con
fidejussione  pari  alla  differenza  fra  le  garanzie eventualmente
offerte e il totale del mutuo.
  Per   tali   operazioni   gli  istituti  di  credito  possono,  con
autorizzazione   del  Ministero  del  tesoro,  emettere  obbligazioni
garantite dallo Stato.
  Ai  fini  della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti
abilitati   all'esercizio   del   credito  agrario,  la  fidejussione
rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia
e'   parificata  alla  garanzia  ipotecaria  o  alla  delegazione  su
contributi consortili. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  28  febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2)
che  "Le  disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo
interbancario  di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."