stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2003, n. 256

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2015)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-2003
al: 11-10-2008
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
  Visto  l'articolo  21,  comma  6,  del  predetto  testo unico, come
sostituito  dall'articolo  21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388  che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa
sul  biodiesel  e,  in  particolare,  stabilisce,  nell'ambito  di un
programma   triennale,  l'esenzione  dall'accisa  nei  limiti  di  un
contingente  annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel e demanda ad un
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente  e con il Ministro delle politiche agricole e forestali
la    determinazione    dei    requisiti   degli   operatori,   delle
caratteristiche  tecniche  degli impianti di produzione, nazionali ed
esteri,  delle  caratteristiche  fiscali  del prodotto con i relativi
metodi  di  prova,  delle modalita' di distribuzione e dei criteri di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;
  Visto  il  regolamento  concernente  modalita'  di applicazione del
trattamento  agevolato  per  il "biodiesel" e criteri di ripartizione
del  contingente  agevolato,  adottato con decreto del Ministro delle
finanze 22 maggio 1998, n. 219;
  Vista  la  decisione  del  25  marzo 2002 del Consiglio dell'Unione
europea,  con  la quale e' stata concessa l'esenzione dall'accisa per
il biodiesel contenuto in alcune miscele carburanti;
  Ritenuta   la   necessita'   di   aggiornare  taluni  valori  delle
caratteristiche  fiscali dei prodotti e dei relativi metodi di prova,
riportati   nella  tabella  allegata  al  predetto  regolamento,  per
adeguarli   alla   nuova   normativa  tecnica  predisposta  dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI);
  Atteso  che  in  relazione  al  citato  regolamento  e'  stata gia'
espletata  la  procedura  di  informazione  nel settore delle norme e
delle  regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE
del  Consiglio  del  28  marzo 1983, successivamente modificata dalla
direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 22
giugno 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e
programmazione  economica  e  delle  finanze,  l'articolo  27  che ha
istituito  il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le
funzioni    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   l'articolo  35  che  ha  istituito  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  attribuendogli  le
funzioni del Ministero dell'ambiente e l'articolo 33 che ha istituito
il  Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendogli le
funzioni del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3 - 9920 del 24 giugno 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                 Disposizioni di carattere generale

  1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto
dall'articolo  21,  comma  6,  del testo unico, approvato con decreto
legislativo  26  ottobre  1995, n. 504, come sostituito dall'articolo
21,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, il biodiesel,
nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al
30  giugno  2004  e  nel  limite  di  un contingente annuo di 300.000
tonnellate,   e'   esentato   dall'accisa,   con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui al presente regolamento.
  2.  Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti
che  presentino  caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini
della  concessione,  rilasciata  ai  sensi  del regio decreto-legge 2
novembre  1933,  n.  1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n.
367, e successive modificazioni.
  3.  Le  ditte  ammesse a partecipare al programma triennale possono
avviare   alla  esterificazione  oli  vegetali  senza  alcun  vincolo
riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che
          reca  le  disposizioni  legislative  concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative  d'ora  in  avanti  denominato  "testo unico
          sulle  accise")  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279.
              -  Il  testo  vigente  dell'art. 21, comma 6, del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni penali
          ed  amministrative,  approvato  con  decreto legislativo 26
          ottobre  1995,  n. 504, come sostituito dall'art. 21, comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "6.  Le  disposizioni del comma 2 si applicano anche al
          prodotto    denominato    "biodiesel,"    ottenuto    dalla
          esterificazione  di oli vegetali e loro derivati usato come
          carburante,  come  combustibile,  come additivo, ovvero per
          accrescere   il   volume   finale   dei  carburanti  e  dei
          combustibili.   La  fabbricazione  o  la  miscelazione  con
          gasolio  o altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata
          in  regime  di  deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in
          miscela  con  gasolio  o  con oli combustibili in qualsiasi
          percentuale,  e'  esentato  dall'accisa  nei  limiti  di un
          contingente  annuo  di 300.000 tonnellate nell'ambito di un
          programma  triennale,  tendente  a  favorirne  lo  sviluppo
          tecnologico.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  con  il  Ministro dell'ambiente e con il
          Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,  sono
          determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche
          tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri,
          le  caratteristiche  fiscali  del  prodotto  con i relativi
          metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri
          di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per
          il   trattamento   fiscale  del  "biodiesel"  destinato  al
          riscaldamento    valgono,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni dell'art. 61".
              -  Il  regolamento,  adottato  con decreto del Ministro
          delle   finanze   22   maggio  1998,  n.  219,  reca  norme
          sostitutive   di  quelle  del  decreto  31  dicembre  1993,
          concernente   modalita'  di  applicazione  del  trattamento
          agevolato  per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del
          contingente  agevolato  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158.
              -  La  decisione del Consiglio 2002/265/CE del 25 marzo
          2002 che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa
          differenziate  ad  alcuni carburanti contenenti biodiesel a
          norma  dell'art.  8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
          e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile 2002, n. L 92.
              -  La  direttiva  del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo
          1983  che  prevede  una procedura d'mformazione nel settore
          delle   norme   e   delle   regolainentazioni   tecniche,e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109.
              -  La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
          98/34/CE,  del 22 giugno 1998, n. 98/34 34, che prevede una
          procedura  d'informazione  nel  settore delle norme e delle
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione,  e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
              -  Il  testo vigente degli articoli 23, 27, 35 e 33 del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, che reca la
          riforma dell'organizzazione del Governo, e' il seguente:
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali".
              "Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo Stato in materia di industria, artigianato,
          energia,    commercio,    fiere    e    mercati,   prodotti
          agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
          3,  lettera  h),  turismo e industria alberghiera, miniere,
          cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione
          dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,  commercio  con
          l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere  a)  e  b),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.".
              "Art.  35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio.
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   sono   attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti  allo  Stato  relativi alla tutela dell'ambiente,
          del  territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
          alle seguenti materie:
                a) individuazione,   conservazione  e  valorizzazione
          delle  aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione,  fatte  salve  le competenze della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della  Convenzione  di  Washington  (CITES)  e dei relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti  inquinati;  tutela  delle  risorse idriche e relativa
          gestione,  fatta  salva  la  competenza del Ministero delle
          politiche agricole e forestali;
                c) promozione  di  politiche  di  sviluppo durevole e
          sostenibile, nazionali e internazionali;
                d) sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero  delle
          condizioni  ambientali conformi agli interessi fondamentali
          della   collettivita'   e  all'impatto  sull'ambiente,  con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri
          dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b),  della  legge  15  marzo  1997, n. 59; sono altresi'
          trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
          delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale
          ambientale.".
              "Art.  33  (Attribuzioni).  -  1.  Il  Ministro  per le
          politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
          assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di agricoltura e foreste,
          caccia   e   pesca,   ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  fatto salvo quanto
          previsto  dagli  articoli 25  e  26  del  presente  decreto
          legislativo.
              3.  Il  Ministero  svolge  in  particolare,  nei limiti
          stabiliti  dal  predetto  art.  2 del decreto legislativo 4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali:
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  delle  linee di politica agricola e forestale, in
          coerenza   con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura  e
          rappresentanza  degli  interessi della pesca e acquacoltura
          nell'ambito  della  politica di mercato in sede comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle   politiche   relative   all'attivita'   di  pesca  e
          acquacoltura,  in materia di gestione delle risorse ittiche
          marine   di  interesse  nazionale,  di  importazione  e  di
          esportazione  dei  prodotti ittici, nell'applicazione della
          regolamentazione  comunitaria  e  di quella derivante dagli
          accordi   internazionali   e  l'esecuzione  degli  obblighi
          comunitari  ed internazionali riferibili a livello statale;
          adempimenti  relativi  al  Fondo  Europeo di Orientamento e
          Garanzia   in   Agricoltura  (FEOGA),  sezioni  garanzia  e
          orientamento,  a  livello nazionale e comunitario, compresa
          la  verifica della regolarita' delle operazioni relative al
          FEOGA,  sezione  garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995;
                b) qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei servizi:
          riconoscimento    degli    organismi    di    controllo   e
          certificazione    per   la   qualita';   trasformazione   e
          commercializzazione  dei prodotti agricoli e agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
          istituisce   la  Comunita'  europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209;  tutela  e  valorizzazione della qualita' dei prodotti
          agricoli  e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione e
          tutela  della  produzione  ecocompatibile e delle attivita'
          agricole   nelle   aree   protette;   certificazione  delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del   codex   alimentarius;  valorizzazione  economica  dei
          prodotti  agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e sostegno
          delle  unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
          agricoli;    accordi   interprofessionali   di   dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
          del  decreto-legge  18  giugno 1986, n. 282, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1986, n. 462 - nella
          preparazione  e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
          ad  uso  agrario;  controllo  sulla qualita' delle merci di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale".
              -  Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  che  reca la disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali ed
          amministrative,   approvato   con  decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, si veda nota alle premesse.
              -  Il  regio  decreto-legge  2  novembre 1933, n. 1741,
          convertito  con  legge  8  febbraio 1934, n. 367, da ultimo
          modificato  dalla  legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  18 aprile 1994, n. 420,
          prevede  che  siano  soggetti  a  concessione  da parte del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          gli impianti per la lavorazione di oli minerali.