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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998, n. 219

Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  24-7-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, ed in particolare l'articolo 21, comma 6, che esenta dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125.000 di biodiesel e che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione del biodiesel, dei vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, e dei criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori;
Visti i decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 dicembre 1993 e 12 febbraio 1996, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 3 del 5 gennaio 1994 e n. 44 del 22 febbraio 1996, recanti modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente agevolato;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(97)732 def. del 5 marzo 1997, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata incompatibile con le regole di concorrenza l'esenzione dall'accisa del già citato contingente;
Vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 316 del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), che prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa sugli oli minerali in caso di realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti;
Considerato che le disposizioni del citato articolo 21, comma 6, del testo unico sulle accise devono essere applicate senza tener conto dei vincoli relativi all'origine degli oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in terre messe a riposo, onde evitare, secondo le affermazioni della Commissione europea, di derogare o di recare pregiudizio al sistema delle organizzazioni comuni di mercato, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota dell'accisa nell'ambito di progetti pilota;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3273 del 21 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale
1. Al fine di promuovere l'impiego sperimentale e favorire lo sviluppo tecnologico del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati e utilizzato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili, è autorizzata la realizzazione di un progetto pilota di durata triennale.
2. Nell'ambito del progetto pilota, il biodiesel è esentato dall'accisa entro il limite massimo previsto, con riferimento al periodo dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Al termine del triennio di sperimentazione del progetto pilota, i Ministri concertanti procedono ad un esame congiunto dei risultati conseguiti, ai fini di una eventuale proroga della validità del progetto stesso.
4. Il biodiesel deve essere prodotto in impianti che, se ubicati nel territorio nazionale, presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. Per gli impianti ubicati nel territorio di Paesi esteri le caratteristiche tecniche devono essere analoghe a quelle richieste ai fini della concessione per gli impianti nazionali.
5. Le ditte ammesse a partecipare al progetto pilota possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo
riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (d'ora in avanti denominato "testo unico sulle accise") è il seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. È esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila "biodiesel". Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori.
Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61".
- Il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione del 15 febbraio 1993 reca modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.
- I testi dell'alinea e della lettera d) dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, sono i seguenti:
"2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale:
a)-c) (Omissis);
d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili".
- La direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, più volte successivamente modificata e che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, stabilisce, all'art. 8, che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica che intendano adottare.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1:
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, da ultimo modificato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, prevede che siano soggetti a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli impianti per la lavorazione di oli minerali.