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DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253

Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ((...)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12-9-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2003, n. 300 (in G.U. 10/11/2003, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2003)
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Testo in vigore dal: 11-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'immediato  reclutamento  del  personale  della Polizia di Stato per
esigenze  funzionali aventi carattere di priorita', fra cui quelle di
concreta  attuazione  dell'articolo  80,  comma  8,  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  concernente  gli  interventi in materia di
immigrazione  e  asilo,  nonche'  di  incrementare  gli  organici del
Dipartimento della protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
             Accelerazione delle procedure di assunzione
                 di personale della Polizia di Stato

  1.  Per  l'assunzione  di  mille  agenti  della  Polizia  di Stato,
prevista  dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
a) per  550  unita',  utilizzando  la  graduatoria  degli  idonei del
   concorso  per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre
   1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (( , 4ª Serie speciale,
   n. 101 del 20 dicembre 1996 ));
b) per  le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di posti
   di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
   2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso
   per  l'accesso  nella  carriera  iniziale  della Polizia di Stato,
   indetto  con  bando  in  data  26  maggio  1999,  pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  ((  ,  4ª Serie speciale, n. 43 del 1° giugno
   1999.   ))   Conseguentemente   i   posti  del  predetto  concorso
   disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730.
   L'eventuale  parte  residua dei 730 posti non coperta dagli idonei
   della  Polizia  di  Stato  e'  destinata agli idonei non utilmente
   collocati  nelle  graduatorie  di  merito  del  medesimo  concorso
   relative  all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e
   delle  altre  amministrazioni  di cui all'articolo 18 del predetto
   decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le
   modalita'  ed  i  criteri  stabiliti  con  decreto  del Capo della
   polizia-Direttore  generale della pubblica sicurezza, d'intesa con
   il  Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente
   ancora  non  coperti,  si  provvede  mediante  concorso  riservato
   esclusivamente  ai  volontari in ferma prefissata o in ferma breve
   delle  Forze  armate,  comunque reclutati, che abbiano concluso il
   periodo di ferma da non piu' di due anni.
  2.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definite,  per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della  Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  198  del  27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  l'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza  puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  132,  quarto comma, del (( testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  il  personale  gia' appartenente ai ruoli del
personale  dirigente  e direttivo della Polizia di Stato, trasferito,
ai  sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
ad  altre  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.