LEGGE 31 marzo 2000, n. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 5/4/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 17-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
      Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine di cui
all'articolo  1,  comma  1,  uno  o  piu'  decreti legislativi per la
revisione  dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge
1°  aprile  1981,  n.  121,  secondo  i  seguenti  principi e criteri
direttivi:
a) riordinamento  dei ruoli del personale direttivo e dirigente della
   Polizia  di  Stato,  mediante  soppressione o istituzione di nuovi
   ruoli  o  qualifiche,  anche  prevedendo  la  qualifica apicale di
   Dirigente  generale di livello B con consistenza organica adeguata
   alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere,
   con  conseguente  rideterminazione  del  livello  dirigenziale del
   prefetto  avente  funzioni  di  Capo  della  polizia  -  Direttore
   generale  della  pubblica  sicurezza,  al  fine  di  assicurare la
   sovraordinazione  gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1°
   aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale
   connessa  all'esercizio  delle sue attribuzioni, provvedendo anche
   alla  revisione  delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di
   formazione  in modo coerente con la riforma dei cicli universitari
   e  dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione,
   le  relative  funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
   specifica qualificazione;
b) integrazione   delle   disposizioni   relative   all'accesso  alle
   qualifiche  dirigenziali  della  Polizia  di Stato, prevedendo che
   l'accesso  alla  qualifica  di primo dirigente possa avvenire, per
   un'aliquota  predeterminata  e comunque non inferiore al venti per
   cento  delle  vacanze,  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami
   riservato   al  personale,  in  possesso  del  diploma  di  laurea
   rispettivamente   prescritto,   dei   ruoli  dei  commissari,  dei
   direttori  tecnici  e  dei  sanitari  e conseguente determinazione
   delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione  che  i dirigenti della Polizia di Stato possano essere
   temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori
   al  5  per  cento  della  dotazione  organica,  e  per particolari
   esigenze  di  servizio,  in posizione di disponibilita', anche per
   incarichi  particolari  o a tempo determinato assicurando comunque
   la   possibilita',   per   l'Amministrazione,   di  provvedere  al
   conferimento  degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione
   non coperti;
d) adeguamento  delle  disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e
   il  trattamento  pensionistico,  gia'  in  vigore per il personale
   della  Polizia  di  Stato,  tenendo  conto, relativamente all'eta'
   pensionabile,  delle  disposizioni  in vigore per il personale dei
   corrispondenti  ruoli  delle Forze di polizia anche ad ordinamento
   militare;
e) previsione   dell'abrogazione  dell'articolo  51  della  legge  10
   ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.
  2.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a  livello  nazionale  del  personale  della  Polizia  di  Stato, che
esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi,
unitamente  ai  predetti  pareri  pervenuti  entro il termine ed agli
altri  pareri  previsti  dalla  legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di
carattere  finanziario,  che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
  3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, e' consentito, a domanda e
previa  intesa  tra  le amministrazioni interessate, il trasferimento
dei  dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive
della  Polizia  di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  per le medesime qualifiche
possedute  nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto delle
disposizioni  di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.   Qualora   il  trattamento  economico  dell'amministrazione  di
destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di
provenienza,   il  dipendente  trasferito  percepisce,  fino  al  suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla
differenza  di  trattamento.  Per  un periodo non superiore a novanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al  comma  1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti  interessati,  salvo rifiuto
dell'amministrazione  destinataria  dell'istanza,  da esprimere entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. ((1))
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
i  termini  previsti  dal presente articolo 5, comma 3, primo e terzo
periodo,  si  intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai
novanta  giorni  successivi alla data di emanazione del provvedimento
legislativo  di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  334,  ovvero,  se  successiva,  a quella di emanazione dei
decreti  legislativi  di  cui all'articolo 7, comma 4, della presente
legge.