LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 34
                  Organici, assunzioni di personale e
             razionalizzazione di enti e organismi pubblici

     1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
   e  70,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
   successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione
   inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle
   dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1,
   comma  1,  del  predetto  decreto  legislativo e, comunque, tenuto
   conto:
      a)  del  processo  di  riforma delle amministrazioni in atto ai
   sensi   della   legge   15   marzo   1997,  n.  59,  e  successive
   modificazioni,  della  legge  6 luglio 2002. n. 137, nonche' delle
   disposizioni  relative  al  riordino  e  alla razionalizzazione di
   specifici settori;
      b)  dei  processi  di  trasferimento di funzioni alle regioni e
   agli  enti  locali  derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo
   1997,   n.   59,   e   successive  modificazioni,  e  dalla  legge
   costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
      c)  di  quanto previsto dal capo III del titolo III della legge
   28 dicembre 2001, n. 448.
     2.  In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
   e'  assicurato  il  principio  dell'invarianza  della  spesa  e le
   dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il
   numero  dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29
   settembre 2002.
     3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
   di  cui  al  comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
   individuate  in  misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002,
   tenuto  anche  conto  dei  posti  per  i  quali  alla  stessa data
   risultino  in  corso di espletamento procedure di reclutamento, di
   mobilita'  o  di  riqualificazione del personale. Sono fatti salvi
   gli  effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7,
   ultimo  periodo,  della  legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai
   provvedimenti  di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
   previsti  dalla  legge  6  luglio  2002,  n. 137, gia' formalmente
   avviati  alla  data  del  31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di
   indisponibilita' emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68,
   della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e  registrati  presso
   l'ufficio  centrale  del  bilancio  entro  la predetta data del 31
   dicembre 2002.
     4.  Per  l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi
   comprese  le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
   dei  vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni
   di  personale  a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
   personale  relative  a  figure  professionali non fungibili la cui
   consistenza  organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle
   relative  alte categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di
   polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
   le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno 2002 sulla base dei piani
   annuali  e  non  ancora  effettuate alla data di entrata in vigore
   della    presente   legge   nonche'   quelle   connesse   con   la
   professionalizzazione   delle  Forze  armate  di  cui  al  decreto
   legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati
   dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
     5.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 4, per effettive,
   motivate   e   indilazionabili   esigenze  di  servizio  e  previo
   esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello
   Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
   non  economici,  le  universita'  e  gli  enti  di ricerca possono
   procedere  ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
   complessivamente  corrispondente ad una spesa annua lorda a regime
   pari  a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito
   fondo   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  con  uno  stanziamento pari a 80
   milioni  di  euro  per  l'anno  2003  e  a  220  milioni di euro a
   decorrere dall'anno 2004.
     6.  Le  deroghe  di  cui  al comma 5 sono autorizzate secondo la
   procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma 3-ter, della legge 27
   dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni. Nell'ambito
   delle   procedure   di   autorizzazione   delle   assunzioni,   e'
   prioritariamente   considerata   l'immissione  in  servizio  degli
   addetti  a  compiti  connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
   degli  impegni  internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso
   tecnico  urgente,  alla  prevenzione  e vigilanza antincendi, alla
   ricerca  scientifica  e  tecnologica, al settore della giustizia e
   alla  tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi
   espletati  alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di
   svolgimento   alla   medesima   data   che  si  concluderanno  con
   l'approvazione  della  relativa  graduatoria di merito entro e non
   oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
   e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  le  richieste di
   assunzioni  sono  corredate  da  specifici programmi recanti anche
   l'indicazione  delle  esigenze piu' immediate e urgenti al fine di
   individuare,  ove  necessario, un primo contingente da autorizzare
   entro  il  31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo
   di cui al comma 5.
     7.   Allo  scopo  di  conseguire  un  piu'  elevato  livello  di
   efficienza  ed  efficacia  nello  svolgimento  dei compiti e delle
   funzioni  istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale
   dei  vigili  del  fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto
   del   Ministro   dell'interno,   di   concerto   con  il  Ministro
   dell'economia  e delle finanze, si provvede alla distribuzione per
   profili professionali delle predette unita' e contestualmente alla
   rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei
   vigili   del   fuoco  per  qualifiche  dirigenziali,  per  profili
   professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite
   del  numero  dei posti dell'organico vigente come incrementato dal
   presente  comma  nonche' nel limite dei relativi oneri complessivi
   previsti  dal  presente  comma. Alla copertura dei posti derivanti
   dal  predetto  incremento  di  organico disponibili nel profilo di
   vigile  del  fuoco  si  provvede,  nella  misura del 75 per cento,
   mediante  l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
   pubblico  a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
   Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale,  4^ serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane
   valida  fino  al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e
   per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria,
   si  provvede  con  gli  idonei  della graduatoria del concorso per
   titoli  a  173  posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
   Ministero  dell'interno  del  5  novembre  2001,  pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
   Gli  oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono
   determinati   nel  limite  della  misura  massima  complessiva  di
   4.571.000  euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004
   e  di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del
   personale   operativo   portato   in  aumento  vengono  effettuate
   nell'anno  2003  in  deroga  al  divieto di cui al comma 4 ed alle
   vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
     8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
     9.  All'articolo  6,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
   1995,  n.  199,  e  successive  modificazioni, dopo le parole: "in
   conseguenza  delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma
   1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed alle leggi ivi
   richiamate"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero per effetto di
   ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia
   o di soccorso pubblico".
     10.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
   alle  Forze  armate,  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
   Corpi  di  polizia  e  al  personale  della carriera diplomatica e
   prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non
   si  applicano  ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
   agli  avvocati  e  procuratori dello Stato e agli ordini e collegi
   professionali  e  alle  relative  federazioni  nonche' al compatto
   scuola,  per  il quale trovano applicazione le disposizioni di cui
   agli  articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 35 della
   presente  legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per
   gli   enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  si  applicano  le
   disposizioni di cui al comma 11.
     11.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
   rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica, con decreti del
   Presidente  del  Consiglio  dei ministri da emanare entro sessanta
   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
   previo   accordo  tra  Governo;  regioni  e  autonomie  locali  da
   concludere  in  sede  di Conferenza unificata, sono fissati per le
   amministrazioni   regionali,  per  le  province  e  i  comuni  con
   popolazione  superiore  a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le
   regole  del  patto  di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli
   altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
   criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a tempo indeterminato per
   l'anno   2003.  Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso  alle
   procedure  di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta
   eccezione  per il personale infermieristico del Servizio sanitario
   nazionale,  entro  percentuali non superiori al 50 per cento delle
   cessazioni  dal  servizio  verificatesi  nel  corso dell'anno 2002
   tenuto   conto,   in  relazione  alla  tipologia  di  enti,  della
   dimensione demografica, dei profili professionali del personale da
   assumere,   della   essenzialita'   dei  servizi  da  garantire  e
   dell'incidenza  delle  spese del personale sulle entrate correnti.
   Per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale possono essere
   disposte  esclusivamente  assunzioni,  entro i predetti limiti, di
   personale   appartenente  al  ruolo  sanitario.  Non  puo'  essere
   stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento
   per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti e le
   province  che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore
   a   quello  previsto  dall'articolo  119,  comma  3,  del  decreto
   legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
   maggiorato  del  30  per  cento  o la cui percentuale di spesa del
   personale  rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media
   regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di
   assunzioni  di  personale devono autocertificare il rispetto delle
   disposizioni  relative  al  patto di stabilita' interno per l'anno
   2002.  Fino  all'emanazione  dei  decreti di cui al presente comma
   trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma 4. Nei
   confronti  delle province e dei comuni con popolazione superiore a
   5.000  abitanti  che non abbiano rispettato le regole del patto di
   stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina
   delle  assunzioni  a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19
   della   legge  28  dicembre  2001,  n.  448.  In  ogni  caso  sono
   consentite,  previa  autocertificazione  degli enti, le assunzioni
   connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli
   enti  locali  il  cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
   compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale.
   Con  i  decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per
   le  regioni,  per  le autonomie locali e per gli enti del Servizio
   sanitario  nazionale,  l'ambito  applicativo delle disposizioni di
   cui  ai  commi  1,  2  e  3 del presente articolo. Con decreto del
   Ministero  delle  attivita'  produttive,  sono  individuati per le
   Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e
   l'Unioncamere  specifici indicatori volti a definire le condizioni
   di equilibrio economico-finanziario. (3) (22)
     12.  I  termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni
   di  personale  presso  le amministrazioni pubbliche che per l'anno
   2003  sono  soggette  a  limitazioni delle assunzioni di personale
   sono  prorogati  di  un anno. La durata delle idoneita' conseguite
   nelle  procedure  di  valutazione  comparativa per la copertura di
   posti  di  professore  ordinario  e  associato di cui alla legge 3
   luglio 1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16
   del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1
   e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
   legge  19  febbraio  1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e'
   estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
     13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
   procedere  all'assunzione  di  personale  a  tempo determinato, ad
   eccezione  di  quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di
   cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  o  con
   convenzioni  ovvero  alla  stipula  di contratti di collaborazione
   coordinata  e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa
   media  annua  sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel  triennio
   1999-2001.  Tale  limitazione non trova applicazione nei confronti
   delle  regioni  e  delle  autonomie locali, fatta eccezione per le
   province  e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le
   regole  del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del
   personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
   comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di
   settore.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  MAGGIO  2003,  N. 105,
   CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170.
     13-bis.  Per  l'anno  2003,  per  gli enti di ricerca, IIstituto
   superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione a la
   sicurezza  del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
   scientifico,  l'Agenzia  spaziale  italiana,  l'Ente  per le nuove
   tecnologie,  l'energia  e l'ambiente, nonche' per le universita' e
   le  scuole  superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque
   salvi  le  assunzioni  di  personale  a tempo determinato ovvero i
   contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri
   ricadono  su  fondi  derivanti  da  contratti  con  le istituzioni
   comunitarie  e  internazionali  di  cui  all'articolo 5, comma 27,
   della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e da contratti con le
   imprese;  per  le  medesime  istituzioni  sono comunque consentite
   assunzioni  di personale a tempo determinato nonche' la stipula di
   contratti   di   collaborazione   coordinata  a  continuativa  per
   l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati
   al  miglioramento  dei servizi anche didattici per gli studenti, i
   cui  oneri  non  risultino  a  carico dei bilanci di funzionamento
   degli  enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di
   finanziamento ordinario delle universita'.
     14.  E'  autorizzato  lo  stanziamento  di 4 milioni di euro per
   l'anno  2003  in  favore  dell'istituto  superiore  di sanita' per
   proseguire  l'assolvimento  dei  compiti  di  cui all'articolo 92,
   comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
     15.  Per  la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2
   della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento
   di  1  milione  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  del triennio
   2003-2005.
     16.  E'  autorizzato  lo  stanziamento  di 5 milioni di euro per
   l'anno  2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della
   materia (INFM).
     17.  Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la
   pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie
   municipali  nel  rispetto  del  patto  di stabilita' e dei bilanci
   comunali,  ferme  restando  le  piante  organiche  stabilite dalle
   regioni.
     18.  Le  procedure  di conversione in rapporti di lavoro a tempo
   indeterminato   dei  contratti  di  formazione  e  lavoro  scaduti
   nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al
   31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale
   interessato   alla  predetta  conversione  sono  prorogati  al  31
   dicembre 2003.
     19.  I  Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le
   attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad
   avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con
   contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai sensi
   dell'articolo  19,  comma  1,  dell'articolo 34 e dell'articolo 9,
   comma 24, della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
     20.  I  comandi  in atto del personale della societa' per azioni
   Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
   cui  all'articolo  19,  comma  9, della legge 28 dicembre 2001, n.
   448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.(10)
     21.  In  relazione  a quanto previsto dal presente articolo, con
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare
   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
   presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
   di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
   stabilite,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente, procedure
   semplificate  per potenziare e accelerare i processi di mobilita',
   anche   intercompartimentale,   del   personale   delle  pubbliche
   amministrazioni.
     22.  Per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  a  seguito  del
   completamento  degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo
   esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello
   Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie  e  gli enti
   pubblici  non  economici  con organico superiore a 200 unita' sono
   tenuti  a  realizzare  una  riduzione  del personale non inferiore
   all'1  per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003
   secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  39  della  legge 27
   dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni.  Le altre
   amministrazioni   pubbliche   adeguano  le  proprie  politiche  di
   reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa
   in  coerenza  con  gli  obiettivi fissati dai documenti di finanza
   pubblica.  A  tale  fine, secondo modalita' indicate dal Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  la Presidenza del
   Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli
   organi  competenti  ad  adottare  gli  atti  di programmazione dei
   fabbisogni  di  personale  trasmettono  annualmente  alle predette
   amministrazioni  i  dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
   armate,  i  Corpi  di  polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
   fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i
   piani  previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
   2001, n. 448.
     23.  All'articolo  28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
   apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  stabilita' e
   crescita,  di  ridurre  il  complesso della spesa di funzionamento
   delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
   migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
   emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
   1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
   Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro interessato,
   sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
   sulla  destinazione  del  personale,  individua  gli  enti  e  gli
   organismi  pubblici,  incluse  le  agenzie,  vigilati dallo Stato,
   ritenuti  indispensabili  in  quanto  le  rispettive  funzioni non
   possono  piu'  proficuamente  essere  svolte da altri soggetti sia
   pubblici   che   privati,  disponendone  se  necessario  anche  la
   trasformazione  in  societa' per azioni o in fondazioni di diritto
   privato,  ovvero  la fusione o l'accorpamento con enti o organismi
   che  svolgono  attivita'  analoghe  o  complementari.  Scaduto  il
   termine  di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli
   adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per
   i  quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi
   e posti in liquidazione";
      b)  al  comma  2,  dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
   "c-bis)  svolgono  compiti  di  garanzia  di  diritti di rilevanza
   costituzionale".
     24.  Il  termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
   marzo  1999,  n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo
   19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di
   ulteriori dodici mesi.
     25.  All'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
   165, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
   corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito,
   previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
   amministrazioni pubbliche o private.";
      b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      "7.  In  coerenza  con  la  programmazione  del  fabbisogno  di
   personale  delle  amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
   39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui
   al  comma  1  comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica,  il numero dei posti che si renderanno vacanti
   nei  propri  ruoli  dei  dirigenti. Il Dipartimento della funzione
   pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
   superiore  della  pubblica  amministrazione  i  posti  da  coprire
   mediante  corso-concorso  di  cui al comma 3. Il corso-concorso e'
   bandito  dalla  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione
   entro il 31 dicembre di ciascun anno".
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   AGGIORNAMENTO (3)
     Il D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito con modificazioni dalla
   L. 20 maggio 2003, n. 116, ha disposto (con l'art. 1-sexies, comma
   1)  che si intendono esclusi dai vincoli previsti dal comma 11 del
   presente  articolo  i  comuni  con  popolazione inferiore ai 5.000
   abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilita' interno.
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   AGGIORNAMENTO (10)
     La  L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma
   64)  che  i  comandi  del  personale  delle  Poste  italiane Spa e
   dell'Istituto  poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al presente
   articolo 34, comma 20 sono prorogati al 31 dicembre 2004.
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   AGGIORNAMENTO (22)
     La  Corte  Costituzionale con sentenza 13 - 17 dicembre 2004, n.
   390   (in   G.U.   1a   s.s.  22/12/2004,  n.  49)  ha  dichiarato
   l'illegittimita'    costituzionale   dell'art.   34,   comma   11,
   limitatamente  alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo
   indeterminato  "devono,  comunque,  essere  contenute  (...) entro
   percentuali  non  superiori  al  50 per cento delle cessazioni dal
   servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002".