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DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

note: Entrata in vigore del d.l.:27/7/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2003, n. 268 (in G.U. 25/09/2003, n.223).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/2005)
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Testo in vigore dal:  27-7-2003 al: 25-9-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 2003, nonché per fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossina negli allevamenti situati nel territorio della regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali
1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:
a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.
4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.