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DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

note: Entrata in vigore del d.l.:27/7/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2003, n. 268 (in G.U. 25/09/2003, n.223).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/2005)
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Testo in vigore dal: 26-9-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle
eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatesi nel primo semestre
del    2003,   nonche'   per   fronteggiare   l'emergenza   derivante
dall'inquinamento   da   diossina   negli   allevamenti  situati  nel
territorio della regione Campania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali
  1.  Al  fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle
imprese  agricole,  singole e associate, e delle cooperative agricole
di  conduzione,  ricadenti  nei territori danneggiati dalle calamita'
naturali  e  dalle  avversita'  atmosferiche  eccezionali  del  primo
semestre  2003,((ivi  incluse quelle previste dai commi 3 e 4,)) sono
autorizzati:
    a)  il  limite  d'impegno  complessivo  di  9,05  milioni di euro
quindicennale,  a  decorrere  dall'anno  2003;  al  relativo onere si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166;
    b)  il  limite  d'impegno  complessivo  di  5,058 milioni di euro
quindicennale,  a  decorrere  dall'anno  2003,  al  relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  al  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
    ((  c)  l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno
2003 a favore del citato Fondo di solidarieta' nazionale; al relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al   medesimo  Ministero.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2.  Nei  limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarieta'
nazionale  di  cui  alla  legge  14  febbraio  1992,  n.  185, per le
calamita' naturali e per le avversita' atmosferiche)) eccezionali del
2003,  in  presenza  di  danni  alle  produzioni  vegetali,  ai  fini
dell'accertamento  dell'incidenza  del  danno stesso sulla produzione
lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.
  3.  Alle  imprese  che  hanno subito danni alle produzioni ai sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge  14 febbraio 1992, n. 185,
possono  essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento
triennale,  per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e
finanziarie  inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre
2003.  Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000
euro  per  impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata,
dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito
che   ha   erogato   il   finanziamento;  e'  concesso,  a  richiesta
dell'interessato,   nei   limiti   delle  disponibilita'  finanziarie
assegnate  a  ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione
del  prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, (( lettera
b) )), della citata legge n. 185 del 1992.
  4.  Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.
185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli
enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni
dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
declaratoria  delle  avversita'  atmosferiche. Il limite contributivo
previsto  dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n.
185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.
  ((4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarieta' ed
integrazione  con  il  Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN),
entro  trenta giorni dal completamento delle attivita' di collaudo, i
beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito
del  progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per
la  gestione  integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma
1,  lettera  e),  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
modificato  dall'articolo  6,  comma  8, del decreto-legge 8 febbraio
1995,  n.  32,  convertito  dalla  legge  7 aprile 1995, n. 104, sono
acquisiti  dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.))