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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 aprile 2003, n. 175

Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2016)
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Testo in vigore dal:  18-1-2016
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;
Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;
Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;
Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;
Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità;
Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;
Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualità (Auditors);
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalità per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;
Ritenuta la necessità di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità degli organismi a valutare la conformità alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unità da diporto e dei loro componenti, così come indicati nell'articolo 1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo;
Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unità da diporto;
Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

Adotta

n o il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformità prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unità da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonché alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".