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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 aprile 2003, n. 175

Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2016)
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Testo in vigore dal:  30-7-2003 al: 17-1-2016
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;
Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;
Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;
Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;
Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità;
Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;
Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualità (Auditors);
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalità per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;
Ritenuta la necessità di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità degli organismi a valutare la conformità alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unità da diporto e dei loro componenti, così come indicati nell'articolo 1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo;
Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unità da diporto;
Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

Adotta

n o il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformità prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unità da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonché alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, n. 25 (pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164), reca «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».
- Il testo dell'art. 49 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:
«Art. 49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega). - 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva».
- Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:
«Allegato A (Elenco delle Direttive oggetto della delega legislativa) (Telecomunicazioni e certificazione CE) 94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto».
- Il decreto legisativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n. 155), reca «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto».
- La direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1998, n. 263), reca «Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE».
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295), reca «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto».
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», è riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», è il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unità da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'art. 2 nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse in commercio per finalità ricreative.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
b) canoe e kayak, gondole e pedalò;
c) tavole a vela;
d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe a motore;
e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
f) unità da diporto sperimentali semprechè non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
i) sommergibili;
j) veicoli a cuscino d'aria;
k) aliscafi».
- Il testo dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204), recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione» è il seguente:
«Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», è il seguente:
«Art. 7 (Organismi di certificazione). - 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 6 nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 8 che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1».
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», così sostituito dall'art. 2, decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1977, n. 155), è il seguente:
«Art. 6 (Valutazione della conformita). - 1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all'art. 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'art. 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente».
- Il testo dell'art. 14, comma 5 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:
«5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico».