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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2003, n. 123

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2006)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-6-2003
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001,
che  modifica  la  direttiva  n.  90/128/CEE  relativa ai materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Vista  la  direttiva  2002/16/CE  della Commissione del 20 febbraio
2002  sull'uso  di  taluni derivati epossidici in materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Vista  la  direttiva  2002/17/CE  della Commissione del 21 febbraio
2002, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  delle  direttive
sopracitate;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n.  777,  cosi' come modificato dall'articolo 3 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con  il decreto del Ministro della sanita' 30 maggio 2001, n.
267;
  Ritenuto   di   dover  provvedere,  pertanto,  a  modificazioni  ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 18 novembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri al
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 11 febbraio 2003;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5 del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo
dall'articolo  1 del decreto 28 ottobre 1994, n. 735, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  «La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di  migrazione specifica
prevista  al  paragrafo  1 puo' essere garantita dalla determinazione
della  quantita' di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito,
a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantita' ed il
valore  della  migrazione  specifica  della  sostanza  attraverso una
sperimentazione   adeguata  oppure  per  mezzo  dell'applicazione  di
modelli  di  diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove
scientifiche.  Per dimostrare la non conformita' di un materiale o di
un  articolo  e'  obbligatoria  la  conferma per via sperimentale del
valore di migrazione stimato».
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - La   direttiva   2001/62/CE   della  Commissione  del
          9 agosto 2001 che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa
          ai  materiali  e  oggetti  di  materia plastica destinati a
          venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari  e' stata
          pubblicata nella GUCE serie L n. 221 del 17 agosto 2001.
              - La   direttiva   2002/16/CE   della  Commissione  del
          20 febbraio  2002 sull'uso di taluni derivati epossidici in
          materiali  e  oggetti  destinati  a venire a contatto con i
          prodotti  alimentari e' stata pubblicata nella GUCE serie L
          n. 51 del 22 febbraio 2002.
              - La   direttiva   2002/17/CE   della  Commissione  del
          21 febbraio   2002   recante   modifica   della   direttiva
          90/128/CEE  relativa  ai  materiali  e  oggetti  di materia
          plastica  destinati  a  venire  a  contatto  con i prodotti
          alimentari e' stata pubblicata nella GUCE serie L n. 58 del
          28 febbraio 2002.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23 agosto   1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  e
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni».
              - Il  decreto  ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la
          disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
          destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
          con  sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
          materiali:
                a) materie plastiche;
                b) gomma;
                c) cellulosa rigenerata;
                d) carta e cartone;
                e) vetro;
                f) acciaio inossidabile.
              I   decreti   ministeriali   che  hanno  modificato  ed
          aggiornato  il  decreto  ministeriale  21 marzo 1973 sono i
          seguenti:
                3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          227 del 31 agosto 1974;
                19 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 319 del 6 dicembre 1974;
                27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 10 aprile 1975;
                13 settembre    1975,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
                18  giugno  1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 180 del 3 luglio 1979;
                2 dicembre  1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 347 del 19 dicembre 1980;
                25 giugno  1981,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 198 del 21 luglio 1981;
                2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          200 del 22 luglio 1982;
                20 ottobre  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 340 dell'11 dicembre 1982;
                18 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 76 del 16 marzo 1984;
                4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          98 del 26 aprile 1985;
                4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 23 maggio 1985;
                7 agosto  1987,  n.  395,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
                1° giugno  1988,  n.  243,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 1° luglio 1988;
                18 gennaio  1991,  n.  90,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
                30 ottobre  1991,  n.  408, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
                26 aprile  1993,  n.  220, pubblicato nel supplemento
          ordinario   n.  64  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del
          13 luglio 1993;
                15 luglio  1993,  n.  322,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
                20 settembre  1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
                3 giugno  1994,  n.  511,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
                1° luglio  1994,  n.  556, pubblicato nel supplemento
          ordinario  n.  132  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del
          30 settembre 1994;
                28 ottobre  1994,  n.  735, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995;
                8 febbraio  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 68 del 22 marzo 1995;
                24 febbraio  1995,  n. 156, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
                13 luglio  1995,  n.  405,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1995;
                24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento
          ordinario   n.   195   alla   Gazzetta   Ufficiale  n.  264
          dell'11 novembre 1996;
                6 febbraio  1997,  n.  91,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
                22 luglio  1998,  n.  338,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998;
                4 agosto  1999,  n.  322,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;
                17 dicembre  1999,  n. 538, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000;
                15 giugno  2000,  n.  210,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000;
                1° dicembre  2000,  n. 411, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2001;
                30 maggio  2001,  n.  267,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          ministeriale   21 marzo  1973,  modificato  da  ultimo  dal
          decreto 28 ottobre 1994, n. 735, e ulteriormente modificato
          dal decreto qui pubblicato:
              «Art.   5.  -  Salvo  diverse  indicazioni  particolari
          riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II,
          i  materiali  e  gli  oggetti  non  devono  cedere  i  loro
          costituenti  ai  prodotti  alimentari  o  ai  simulanti dei
          prodotti  alimentari  in  quantita'  superiori  a  8 mg per
          decimetro  quadrato  (mg/dm2) di superficie del materiale o
          dell'oggetto (limite globale di migrazione).
              Salvo  diverse  indicazioni particolari riportate per i
          singoli  materiali  ed oggetti nel titolo II, i materiali e
          gli  oggetti  non  devono  cedere  i  loro  costituenti  ai
          prodotti  alimentari  in  quantita'  superiori  a  8 mg per
          decimetro  quadrato  (mg/dm2) di superficie del materiale o
          dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale
          limite  e'  pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo
          di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
                a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
          a  recipienti  o  che possano essere riempiti, di capacita'
          non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
                b) oggetti  che  possono essere riempiti ma dei quali
          non  e'  possibile  determinare  l'area della superficie di
          contatto con il prodotto alimentare;
                c) coperchi,  guarnizioni,  tappi o altri dispositivi
          di chiusura simili.
              Gli  stessi  criteri  di  espressione  dei risultati si
          applicano  per  il  controllo dell'osservanza dei limiti di
          cessione specifica eventualmente indicati.
              Nel  caso di accoppiati e di altri materiali complessi,
          deve  corrispondere  alle  condizioni e caratteristiche del
          presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con
          gli  alimenti,  sempreche' tale strato esplichi la funzione
          di  barriera  capace di impedire, per permeabilita' o altra
          causa,  la  migrazione  di  costituenti dei materiali non a
          contatto  diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove
          di cessione indicate nell'allegato IV.
              Il  controllo dei limiti di migrazione specifici non e'
          obbligatorio  qualora si possa accertare che, assumendo una
          completa  migrazione della sostanza residua nel materiale o
          oggetto,  essa  non  possa  superare il limite specifico di
          migrazione.
              Il  controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei
          prodotti  alimentari  e' eseguito nelle peggiori condizioni
          di durata e temperatura prevedibili per l'uso.
              La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di migrazione
          specifica  puo' essere garantita dalla determinazione della
          quantita'  di  una  sostanza  nel  materiale o nell'oggetto
          finito,  a  patto  che sia stata definita una relazione tra
          tale  quantita'  ed  il  valore  della migrazione specifica
          della  sostanza  attraverso  una  sperimentazione  adeguata
          oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione
          universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche.
          Per  dimostrare  la non conformita' di un materiale o di un
          articolo  e'  obbligatoria la conferma per via sperimentale
          del valore di migrazione stimato».