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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103

Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 luglio 2003, n. 166 (in G.U. 11/07/2003, n.159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2003)
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Testo in vigore dal:  12-5-2003 al: 11-7-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Controlli sanitari
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).