DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 6-5-1998
                                Art. 117.
                          Interventi d'urgenza
      1.  In  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di igiene pubblica a
    carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e
    urgenti  sono  adottate  dal  sindaco, quale rappresentante della
    comunita'  locale.  Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
    d'urgenza,  ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
    referenza  o  assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in
    ragione   della   dimensione   dell'emergenza   e  dell'eventuale
    interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
      2.  In  caso  di  emergenza che interessi il territorio di piu'
    comuni,  ogni  sindaco  adotta le misure necessarie fino a quando
    non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.