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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103

Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 luglio 2003, n. 166 (in G.U. 11/07/2003, n.159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2003)
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Testo in vigore dal: 12-7-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), in
data  5  maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta
severa  (SARS),  ha  dettato,  tenuto conto dell'assenza di specifici
medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie
preventive  da  adottare  per la rapida identificazione dei casi e la
appropriata   gestione   dei  medesimi,  provvedendo  in  particolare
all'isolamento  dei  soggetti  sospetti ed alla gestione dei contatti
ravvicinati,  al  fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione
del contagio;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  contrastare  l'epidemia  in  atto  derivante dalla
sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                         Controlli sanitari

  1.  Ferme restando le disposizioni ((dell'articolo 32)) della legge
23  dicembre  1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali, ((di cui al decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267)),  per la durata dello stato di emergenza
conseguente  all'epidemia  della  sindrome  respiratoria acuta severa
(SARS)  e'  fatto  obbligo  ai passeggeri ((e al personale)) dei voli
aerei    provenienti    dalle    aree   affette,   come   individuate
dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita' (OMS), ((e al personale
degli  scali  aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS))
di  sottoporsi,  presso  gli  Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico,
la  misurazione  della temperatura e altre valutazioni o informazioni
mediche e amministrative.
  2.  Qualora  sussista  una  sintomatologia  sospetta  per  sindrome
respiratoria  acuta  severa  (SARS),  secondo  le definizioni di caso
dell'Organizzazione  mondiale  della sanita', trovano applicazione le
procedure  previste dal regolamento sanitario internazionale adottato
a  Boston  il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale,
adottato  a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con
legge  9  febbraio  1982,  n.  106,  per  le  malattie  sottoposte  a
regolamento (colera, febbre gialla, peste).