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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 305

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-2-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  4045/89  del  Consiglio,  del 21
dicembre  1989,  e  successive modifiche ed integrazioni, relativo ai
controlli,   da  parte  degli  Stati  membri,  delle  operazioni  che
rientrano  nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di
orientamento  e  di  garanzia,  sezione  garanzia (F.E.O.G.A.), e che
abroga  la  direttiva  77/435/CEE,  ed, in particolare, l'articolo 6,
paragrafo  2,  laddove  si  prevede  l'obbligo  degli Stati membri di
adottare  misure  appropriate  per  sanzionare  le  persone fisiche o
giuridiche  che  non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento
medesimo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
447, con il quale si e' data attuazione alla direttiva 77/435/CEE del
Consiglio,  del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli
Stati   membri   delle   operazioni  che  rientrano  nel  sistema  di
finanziamento  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di
garanzia, sezione garanzia;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure
urgenti   in   materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla
produzione  dell'olio  d'oliva.  Sanzioni  amministrative e penali in
materia  di  aiuti  comunitari  nel  settore  agricolo,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'articolo  4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 422
(legge  comunitaria  2000),  che  conferisce  delega  al  Governo  ad
emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore
della   legge   medesima,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
amministrative  per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla
data  del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni
penali o amministrative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre
1986,  n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 898, sono inseriti i seguenti:
  "1-bis.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  le  imprese
beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo
europeo  agricolo  di  orientamento e garanzia, sezione garanzia, che
nel  corso  degli  accessi  eseguiti  dai  funzionari  incaricati dei
controlli  previsti  dal  Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio,
del  21  dicembre  1989,  rifiutano  di  esibire  o dichiarano di non
possedere  o  comunque  sottraggono  all'ispezione e alla verifica la
documentazione  di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n.
4045/89,  sono  tenute  al  pagamento  di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'importo elargito.
  1-ter.  I  funzionari  incaricati del controllo diffidano l'impresa
beneficiaria  e  comunque  il  legale  rappresentante  se trattasi di
soggetto  giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui
al  comma  1-bis  che ritengono necessaria per il controllo, dando un
termine non inferiore a quindici giorni.
  1-quater.  Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del
citato  Regolamento  (CEE)  n.  4045/89,  controlli incrociati presso
terzi,  che  rifiutino  di  ottemperare  all'obbligo  di  fornire  la
documentazione  di  cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE)
n. 4045/89, e' comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al
comma  1-ter,  una  sanzione  amministrativa pecuniaria fino a 10.500
euro.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - Per l'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si
          veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989,
          reca:   "Controlli,   da  parte  dei  Stati  membri,  delle
          operazioni  che  rientrano nel sistema di finanziamento del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
          sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE".
              -  La  direttiva  77/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          172 del 12 luglio 1977.
              -  L'art.  6, paragrafo 2, del citato regolamento cosi'
          recita:
              "2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per
          sanzionare   le   persone  fisiche  o  giuridiche  che  non
          rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          1982,  n.  447,  reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
          77/435  relativa ai controlli, da parte degli Stati membri,
          delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento
          del  Fondo  europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
          sezione garanzia (F.E.O.G.A.)".
              -  Il  decreto-legge  27 ottobre  1986,  n.  701, reca:
          "Misure   urgenti  in  materia  di  controlli  degli  aiuti
          comunitari alla produzione dell'olio di oliva".
              - La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione
          in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
          1986,   n.  701,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
          controlli  degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
          di  oliva.  Sanzioni  amministrative e penali in materia di
          aiuti comunitari nel settore agricolo".
              -   La   legge   29 dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2000". L'art. 4, comma 1, cosi recita:
              "1.  Al  fine di assicurare la piena integrazione delle
          norme  comunitarie  nell'ordinamento nazionale, il Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          emanare,  entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
          o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  ai sensi della presente legge in via regolamentare
          o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti alla
          data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste
          sanzioni   penali  o  amministrative,  con  esclusione  del
          regolamento di cui al comma 4.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, vedi
          note  alle  premesse.  Il testo dell'art. 3, comma 1, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubbicato, cosi' recita:
              "Art.  3.  -  1.  Entro  il  31 dicembre 1986 i soci di
          minoranza  dell'AGE-Control  cedono, al valore nominale, le
          azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata
          in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli
          interventi  nel  mercato  agricolo  -  AIMA ed all'Istituto
          nazionale di economia agraria.
              1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese
          beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico
          del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento e garanzia,
          sezione  garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai
          funzionari    incaricati   dei   controlli   previsti   dal
          regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre
          1989,  rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o
          comunque  sottraggono  all'ispezione  e  alla  verifica  la
          documentazione  di  cui  all'art.  4 del citato regolamento
          (CEE)  n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione
          amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.
              1-ter.  I funzionari incaricati del controllo diffidano
          l'impresa  beneficiaria e comunque il legale rappresentante
          se   trattasi   di   soggetto   giuridico   a   fornire  la
          documentazione  giustificativa  di  cui  al comma 1-bis che
          ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non
          inferiore a quindici giorni.
              1-quater.   Qualora   vengano   effettuati,   ai  sensi
          dell'art.  3  del  citato  regolamento  (CEE)  n.  4045/89,
          controlli   incrociati   presso  terzi,  che  rifiutino  di
          ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui
          all'art.  5  del  medesimo regolamento (CEE) n. 4045/89, e'
          comminata  nei  loro  confronti,  previa  diffida di cui al
          comma  1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a
          10.500 euro.".
              - Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle
          premesse.
              -  Per  il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle
          premesse.