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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 447

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).

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Testo in vigore dal:  18-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva 77/435 adottata in data 27 giugno 1977 dal Consiglio delle Comunità europee relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.);
Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione della direttiva 77/435 indicata;
Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Per accertare che le operazioni finanziate dal FEOGA - sezione garanzia - siano reali e regolari, gli organi di cui all'art. 4 del presente decreto, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano ogni anno un controllo sistematico delle operazioni stesse, sulla base dei documenti commerciali che l'imprenditore beneficiario o debitore del sistema di finanziamento previsto a carico del FEOGA è obbligato a tenere.
I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo.
Le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare i documenti commerciali per il periodo di anni cinque a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati compilati.