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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  14-2-2003
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Art. 3

1. Entro il 31 dicembre 1985 i soci di minoranza dell'Age Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria.
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1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.
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