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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-2003
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Art. 4

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni
di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96))
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