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DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
al: 28-2-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3  ottobre  2001,  n.  366,  concernente  delega  al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali  e
cooperative, la disciplina degli  illeciti  penali  e  amministrativi
riguardanti  le  societa'  commerciali,  nonche'  nuove  norme  sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle  materie  di  cui
all'articolo 12 della legge di delega; 
  Visto in particolare l'articolo 12 della  citata  legge  3  ottobre
2001, n. 366,  concernente  i  procedimenti  in  materia  di  diritto
societario e i procedimenti  nelle  materie  disciplinate  dal  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
approvato  con  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
successive modificazioni, e dal testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002; 
  Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo  1,  comma  4,
della legge 3 ottobre 2001, n. 366; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2003; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
attivita' produttive; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in
tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli
31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a: 
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa' di
   fatto,  l'accertamento,  la  costituzione,  la   modificazione   o
   l'estinzione   di   un   rapporto   societario,   le   azioni   di
   responsabilita'   da   chiunque   promosse   contro   gli   organi
   amministrativi  e  di  controllo,  i  liquidatori  e  i  direttori
   generali  delle  societa',  delle  mutue  assicuratrici  e   delle
   societa' cooperative; 
b) trasferimento delle partecipazioni  sociali,  nonche'  ogni  altro
   negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali  o  i  diritti
   inerenti; 
c) patti  parasociali,   anche   diversi   da   quelli   disciplinati
   dall'articolo  2341-bis  del   codice   civile,   e   accordi   di
   collaborazione di cui all'articolo  2341-bis,  ultimo  comma,  del
   codice civile; 
d) rapporti in  materia  di  intermediazione  mobiliare  da  chiunque
   gestita, servizi e  contratti  di  investimento,  ivi  compresi  i
   servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva  del
   risparmio e gestione accentrata di strumenti  finanziari,  vendita
   di prodotti finanziari,  ivi  compresa  la  cartolarizzazione  dei
   crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti  di
   borsa; 
e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,
   quando la relativa controversia  e'  promossa  da  una  banca  nei
   confronti  di  altra  banca  ovvero  da  o   contro   associazioni
   rappresentative di consumatori o camere di commercio; 
f) credito per le opere pubbliche. 
  2. Restano ferme  tutte  le  norme  sulla  giurisdizione.  Spettano
esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli
articoli 145 decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,  e  195
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera  e),  il
tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle  azioni  promosse
da o contro associazioni  rappresentative  dei  consumatori  e  dalle
camere di commercio il tribunale giudica in  composizione  collegiale
anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e). 
  4. Per quanto non diversamente disciplinato dal  presente  decreto,
si applicano le disposizioni  del  codice  di  procedura  civile,  in
quanto compatibili. 
  5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di  cui
al comma 1 e' stata proposta in forme diverse da quelle previste  dal
presente decreto, il giudice dispone con ordinanza  il  mutamento  di
rito e la cancellazione della causa dal  ruolo;  dalla  comunicazione
dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza  di  prima
comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in  ogni  altro
caso, i termini di cui all'articolo 7;  restano  ferme  le  decadenze
gia' maturate. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  3
          ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma  del
          diritto societario): 
              "Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
          inoltre delegato ad  emanare  norme  che,  senza  modifiche
          della  competenza  per  territorio  e  per  materia,  siano
          dirette  ad  assicurare  una  piu'   rapida   ed   efficace
          definizione di procedimenti nelle seguenti materie: 
                a)  diritto  societario,  comprese  le   controversie
          relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  ed
          ai patti parasociali; 
                b)  materie  disciplinate  dal  testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
          di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare  regole
          processuali, che in particolare possano prevedere: 
                a) la concentrazione del procedimento e la  riduzione
          dei termini processuali; 
                b) l'attribuzione  di  tutte  le  controversie  nelle
          materie di cui al comma  1  al  tribunale  in  composizione
          collegiale,   salvo   ipotesi   eccezionali   di   giudizio
          monocratico in considerazione della natura degli  interessi
          coinvolti; 
                c)   la   mera   facoltativita'   della    successiva
          instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
          provvedimento emesso all'esito di un procedimento  sommario
          cautelare in relazione alle controversie nelle  materie  di
          cui al comma 1,  con  la  conseguente  definitivita'  degli
          effetti prodotti  da  detti  provvedimenti,  ancorche'  gli
          stessi non  acquistino  efficacia  di  giudicato  in  altri
          eventuali giudizi promossi per finalita' diverse; 
                d) un giudizio sommario non cautelare,  improntato  a
          particolare celerita' ma con il rispetto del principio  del
          contraddittorio,  che  conduca  alla   emanazione   di   un
          provvedimento esecutivo anche  se  privo  di  efficacia  di
          giudicato; 
                e) la possibilita'  per  il  giudice  di  operare  un
          tentativo  preliminare   di   conciliazione,   suggerendone
          espressamente   gli   elementi    essenziali,    assegnando
          eventualmente  un  termine  per  la  modificazione   o   la
          rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e,  in
          caso  di  mancata  conciliazione,  tenendo  successivamente
          conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
          fini della decisione sulle spese di lite; 
                f) uno o piu' procedimenti camerali,  anche  mediante
          la modifica degli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
          previste che, senza  compromettere  la  rapidita'  di  tali
          procedimenti,  assicurino  il  rispetto  dei  principi  del
          giusto processo; 
                g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
          durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
          precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
          dalla corte di cassazione. 
              3. Il Governo puo' altresi' prevedere  la  possibilita'
          che  gli  statuti  delle  societa'  commerciali  contengano
          clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli  806
          e 808 del codice di procedura civile, per  tutte  o  alcune
          tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel  caso
          che la controversia  concerna  questioni  che  non  possono
          formare oggetto di transazione, la clausola  compromissoria
          dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto,  restando
          escluso  il  giudizio  di  equita',  ed   il   lodo   sara'
          impugnabile anche per violazione di legge. 
              4.  Il  Governo  e'  delegato  a  prevedere  forme   di
          conciliazione  delle   controversie   civili   in   materia
          societaria anche dinanzi ad  organismi  istituiti  da  enti
          privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
          siano iscritti in un apposito  registro  tenuto  presso  il
          Ministero della giustizia.". 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52". 
              - Il decreto legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,
          reca: "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 ottobre
          2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del  diritto
          societario): 
              "Art. 1 (Delega).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          recanti la riforma organica della disciplina delle societa'
          di capitali e cooperative,  la  disciplina  degli  illeciti
          penali   e   amministrativi   riguardanti    le    societa'
          commerciali, nonche' nuove norme  sulla  procedura  per  la
          definizione dei procedimenti nelle materie di cui  all'art.
          12. 
              2. La riforma, nel  rispetto  ed  in  coerenza  con  la
          normativa comunitaria e in conformita'  ai  principi  e  ai
          criteri   direttivi   previsti   dalla   presente    legge,
          realizzera'  il  necessario  coordinamento  con  le   altre
          disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di  crisi
          dell'impresa, novellando, ove  possibile,  le  disposizioni
          del codice civile. 
              3. I decreti legislativi  previsti  dal  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle attivita' produttive. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
          Parlamento, perche' sia espresso il parere entro il termine
          di sessanta giorni dalla data della  trasmissione;  decorso
          tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza  del
          parere. Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta
          giorni antecedenti allo spirare del  termine  previsto  dal
          comma 1 o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'
          prorogata di novanta giorni. 
              5. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi, il Governo  puo'  emanare
          disposizioni correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
          e con la procedura di cui al comma 4.". 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
          e 36 del codice di procedura civile: 
              "Art. 31 (Cause accessorie). -  La  domanda  accessoria
          puo' essere proposta al giudice territorialmente competente
          per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso
          processo, osservata, quanto alla competenza per valore,  la
          disposizione dell'art. 10 secondo comma. 
              Art. 32 (Cause di garanzia). - La domanda  di  garanzia
          puo' essere proposta al giudice  competente  per  la  causa
          principale affinche'  sia  decisa  nello  stesso  processo.
          Qualora essa ecceda la competenza per  valore  del  giudice
          adito,  questi  rimette  entrambe  le  cause   al   giudice
          superiore assegnando alle parti un termine  perentorio  per
          la riassunzione. 
              Art. 33 (Cumulo soggettivo). -  Le  cause  contro  piu'
          persone che a norma  degli  articoli  18  e  19  dovrebbero
          essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse
          per l'oggetto o  per  il  titolo  possono  essere  proposte
          davanti al giudice del luogo di residenza  o  domicilio  di
          una di esse, per essere decise nello stesso processo. 
              Art. 34 (Accertamenti incidentali). -  Il  giudice,  se
          per legge o per esplicita domanda di  una  delle  parti  e'
          necessario  decidere  con  efficacia   di   giudicato   una
          questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore
          alla competenza di un giudice superiore, rimette  tutta  la
          causa a quest'ultimo,  assegnando  alle  parti  un  termine
          perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui. 
              Art. 35  (Eccezione  di  compensazione).  -  Quando  e'
          opposto in compensazione un credito che  e'  contestato  ed
          eccede la competenza per valore del giudice adito,  questi,
          se la domanda  e'  fondata  su  titolo  non  controverso  o
          facilmente  accettabile,  puo'  decidere  su  di   essa   e
          rimettere le parti al giudice competente per  la  decisione
          relativa  all'eccezione  di   compensazione   subordinando,
          quando   occorre,   l'esecuzione   della   sentenza    alla
          prestazione di una cauzione  altrimenti  provvede  a  norma
          dell'articolo precedente. 
              Art.  36  (Cause   riconvenzionali).   -   Il   giudice
          competente per la  causa  principale  conosce  anche  delle
          domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in
          giudizio dall'attore o da quello che gia'  appartiene  alla
          causa come mezzo di eccezione, purche' non eccedano la  sua
          competenza per materia  o  valore,  altrimenti  applica  le
          disposizioni dei due articoli precedenti.". 
              - Per il testo dell'art. 2341-bis del codice civile  si
          veda,  in  questo  stesso  S.O.,  l'art.  1   del   decreto
          legislativo  17  gennaio  2003  "Riforma   organica   della
          disciplina  delle   societa'   di   capitali   e   societa'
          cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre  2001,  n.
          366". 
              - Per il titolo del decreto legislativo n. 385/1993  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 145 del citato  decreto
          legislativo n. 385/1993: 
              "Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la  Banca  d'Italia  o  l'UIC,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze,  contestati  gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente interessati e  valutate  le  deduzioni  presentate
          entro trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
          informazioni raccolte, propongono al  Ministro  del  tesoro
          l'applicazione delle sanzioni. 
              2. Il Ministro del tesoro, sulla  base  della  proposta
          della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad  applicare  le
          sanzioni con decreto motivato. 
              3. Il decreto di applicazione delle  sanzioni  previste
          dall'art. 144, commi 3 e 4,  e'  pubblicato  per  estratto,
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data   della
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente  al  quale  appartengono  i  responsabili   delle
          violazioni,  su  almeno   due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
          delle altre sanzioni previste nel presente titolo,  emanato
          su  proposta  della  Banca  d'Italia,  e'  pubblicato,  per
          estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. 
              4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
          opposizione alla corte di appello  di  Roma.  L'opposizione
          deve essere notificata all'autorita'  che  ha  proposto  il
          provvedimento nel termine di trenta giorni  dalla  data  di
          comunicazione  del  decreto   impugnato   e   deve   essere
          depositata presso la cancelleria  della  corte  di  appello
          entro trenta giorni  dalla  notifica.  L'autorita'  che  ha
          proposto il provvedimento trasmette alla corte  di  appello
          gli atti ai quali l'opposizione si riferisce,  con  le  sue
          osservazioni. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
              6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche' per consentire l'audizione  anche  personale  delle
          parti. 
              7. La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione  in
          camera di consiglio, sentito  il  pubblico  ministero,  con
          decreto motivato. 
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte di appello,  all'autorita'  che  ha
          proposto   il   provvedimento,   anche   ai   fini    della
          pubblicazione,  per  estratto,  nel   bollettino   previsto
          dall'art. 8. 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido con questi, del pagamento  della  sanzione  e  delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e  sono  tenuti  a   esercitare   il   regresso   verso   i
          responsabili. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'art. 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  195  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 
          52): 
              "Art. 195 (Procedura sanzionaria). -  1.  Salvo  quanto
          previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
          nel  presente  titolo  sono  applicate  dal  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  con
          decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o  della
          CONSOB, secondo le rispettive competenze. 
              2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta,
          previa contestazione  degli  addebiti  agli  interessati  e
          valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro  trenta
          giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte. 
              3.  Il  decreto  di  applicazione  delle  sanzioni   e'
          pubblicato per estratto nel bollettino della Banca d'Italia
          o della CONSOB. Il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su richiesta dell'autorita'
          proponente, tenuto conto della natura  della  violazione  e
          degli  interessi  coinvolti,   puo'   stabilire   modalita'
          ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le
          relative spese a carico dell'autore della violazione. 
              4.  Contro  il  provvedimento  di  applicazione   delle
          sanzioni e' ammessa opposizione alla  corte  d'appello  del
          luogo in cui ha sede la societa' o  l'ente  cui  appartiene
          l'autore della violazione ovvero,  nei  casi  in  cui  tale
          criterio  non  sia  applicabile,  nel  luogo  in   cui   la
          violazione e' stata  commessa.  L'opposizione  deve  essere
          notificata al Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e all'autorita'  che  ha  proposto
          l'applicazione della sanzione  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e  deve  essere  depositata
          presso la cancelleria della corte  d'appello  entro  trenta
          giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
              6. La corte d'appello, su  istanza  delle  parti,  puo'
          fissare  termini  per  la  presentazione   di   memorie   e
          documenti, nonche' consentire l'audizione  anche  personale
          delle parti. 
              7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di consiglio, sentito il pubblico  ministero,  con  decreto
          motivato. 
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura   della
          cancelleria della corte d'appello al Ministero del  tesoro,
          del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
          all'autorita' proponente ai fini delle  pubblicazione,  per
          estratto, nel bollettino di quest'ultima. 
              9. Le societa' e gli enti  ai  quali  appartengono  gli
          autori delle violazioni rispondono, in solido  con  questi,
          del pagamento della sanzione e delle spese  di  pubblicita'
          previste dal secondo periodo del comma 3 e sono  tenuti  ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".