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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2002, n. 208

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2005)
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Testo in vigore dal: 9-10-2002
al: 22-6-2005
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
               I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

  Visto  l'articolo  13  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419,  recante  il  riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici
nazionali  che  ha  stabilito  che le amministrazioni dello Stato che
esercitano  la  vigilanza  sugli  enti  pubblici  promuovono,  con le
modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli statuti;
  Visto  l'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1997,  n.  110,  concernente  il  regolamento  di  approvazione dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Visto  il  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha stabilito che
"i  consigli  dei  Comitati  Provinciali  ed  i Consigli dei Comitati
regionali,  nonche'  il  Comitato centrale dell'Associazione italiana
della  Croce  Rossa restano in carica fino all'approvazione del nuovo
statuto dell'Associazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2002";
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  all'emanazione di un nuovo
statuto;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 luglio 2002;
  Acquisito  l'assenso del Consiglio dei Ministri, nella riunione del
5 luglio 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  E'  approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della
Croce Rossa, allegato al presente decreto.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1997, n. 110.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 5 luglio 2002

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
                             Berlusconi

                      Il Ministro della salute:
                               Sirchia

                      Il Ministro della difesa:
                               Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002

  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 342
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419,  recante  il  "Riordinamento  del  sistema  degli enti
          pubblici  nazionali,  a  norma degli articoli 11 e 14 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente:
              "Art.    13    (Revisione    statutaria).   -   1.   Le
          amministrazioni  dello  Stato  che  esercitano la vigilanza
          sugli  enti  pubblici  cui  si  applica il presente decreto
          promuovono,  con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
          norme  vigenti,  la  revisione  degli statuti. La revisione
          adegua  gli  statuti  stessi  alle seguenti norme generali,
          regolatrici della materia:
                a)   attribuzione   di   poteri   di  programmazione,
          indirizzo  e  relativo  controllo strategico: al presidente
          dell'ente,   nei  casi  in  cui  il  carattere  monocratico
          dell'organo  e'  adeguato  alla  dimensione organizzativa e
          finanziaria  o  rispondente al prevalente carattere tecnico
          dell'attivita'   svolta  o  giustificato  dall'inerenza  di
          quest'ultima  a  competenze  conferite  a  regioni  o  enti
          locali;  in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un
          organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
          presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
          di  membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo
          ed  alle  dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente,
          fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;
                b)   previsione   della  nomina  dei  componenti  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'ente,  con decreto del
          Ministro  vigilante,  tra  esperti di amministrazione o dei
          settori   di   attivita'   dell'ente,   con  esclusione  di
          rappresentanti   del   Ministero   vigilante   o  di  altre
          amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
                c)  ridefinizione  dei  poteri  di  vigilanza secondo
          criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
          ferma  restando  l'attribuzione  all'autorita' di vigilanza
          del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
          nonche',  per  gli enti finanziati in misura prevalente con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita';
                d)   previsione,   quando  l'ente  operi  in  materia
          inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
          intervento degli enti territorialmente interessati, o della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          ovvero   della  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo   8 agosto  1997,  n.  281,  tali  comunque  da
          assicurare  una adeguata presenza, negli organi collegiali,
          di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
                e)  eventuale  attribuzione di compiti di definizione
          del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
          di  funzioni  consultive, a organi assembleari, composti da
          esperti   designati  da  amministrazioni  e  organizzazioni
          direttamente  interessate  all'attivita' dell'ente, ovvero,
          per  gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore;
                f)    determinazione   del   compenso   eventualmente
          spettante  ai  componenti  degli organi di amministrazione,
          ordinari   o   straordinari,   con   decreto  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          eventuali   direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri;  determinazione,  con analogo decreto, di gettoni
          di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
          rimborso delle spese di missione;
                g)  attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
          rappresentanza  esterna e, negli enti con organo di vertice
          collegiale,  di  poteri  di  convocazione  del consiglio di
          amministrazione;  previsione,  per  i  soli  enti di grande
          rilievo   o   di   rilevante   dimensione  organizzativa  o
          finanziaria  e  fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
          incarichi,   di   un   vice-presidente,   designato  tra  i
          componenti  del  consiglio;  previsione  che  il presidente
          possa  restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
          a non piu' di due mandati;
                h) previsione di un collegio dei revisori composto di
          tre  membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
          o  dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o tra
          persone   in   possesso   di   specifica  professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
                i) esclusione del direttore generale dal novero degli
          organi  dell'ente  ed  attribuzione allo stesso, nonche' ad
          altri  dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
          di  distinzione  tra  attivita' di indirizzo e attivita' di
          gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e   successive   modificazioni;   previsione   della
          responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
          dei  risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
          organo   di   vertice,   con  riferimento,  ove  possibile,
          all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
          di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
                l)  istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
          di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
                m)  istituzione di un ufficio per le relazioni con il
          pubblico,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                n)  determinazione  del  numero  massimo degli uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,   in   coerenza  alle  esigenze  di  speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando  la disciplina dei residui profili organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,     eventualmente     soggetti    all'approvazione
          dell'autorita'   di   vigilanza,   ovvero   ad  altri  atti
          organizzativi;
                o)  facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          18 dicembre  1979,  n.  696,  e successive modificazioni; i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                p)  previsione  della  facolta'  di  attribuire,  per
          motivate    esigenze    ed   entro   un   limite   numerico
          predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
          delle materie di competenza istituzionale;
                q)   previsione  delle  ipotesi  di  commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato  dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
          di   notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa  e
          finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   dell'autorita'   di  vigilanza;
          previsione,   per   i  soli  enti  di  notevole  rilievo  o
          dimensione  organizzativa o finanziaria, della possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente.
              2.  Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
          le  specifiche  e motivate esigenze connesse alla natura ed
          all'attivita'  di singoli enti, con particolare riferimento
          a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
          della  prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
          a  trasferimenti  a  carico di bilanci pubblici, nonche' le
          esigenze  specifiche degli enti a struttura associativa, ai
          quali,  in  particolare,  non si applicano i criteri di cui
          alle  lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
          cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
          coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
          motivate esigenze degli stessi.
              3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
          ai  quali  la revisione statutaria non sia intervenuta alla
          data  del  30 giugno  2001, si applicano, con effetto dal 1
          gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
                a)  i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
          che  risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
          comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
          che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
          nominati,   i   poteri   di   amministrazione  ordinaria  e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario;
                b)  i  collegi  dei  revisori,  ove  non  conformi ai
          criteri  di  cui  al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
          relative  competenze  sono esercitate, sino alla nomina del
          nuovo  collegio,  dai soli rappresentanti del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'autorita'  di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
          contrario, dal solo presidente del collegio.
              4.  Negli  enti di cui al presente articolo per i quali
          la  revisione  statutaria risulti intervenuta alla data del
          30 giugno  2001, il funzionamento degli organi preesistenti
          e'   prorogato   sino   alla  nomina  di  quelli  di  nuova
          istituzione".
              - Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre
          1995,  n.  390,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 novembre 1995, n. 490, e' il seguente:
              "2.  Lo  statuto della Croce Rossa italiana deve essere
          approvato,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1980,  n.  613,  reca  il: "Riordinamento della Croce Rossa
          italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          7 marzo  1997,  n.  110,  reca:  l'"Approvazione  del nuovo
          statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa".
              -  Il  decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, reca
          la  "Proroga  di  disposizioni  relative  ai medici a tempo
          definito,   farmaci,   formazione   sanitaria,  ordinamenti
          didattici  universitari e organi amministrativi della Croce
          Rossa".
              -  Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  "Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              -   Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  7 marzo  1997, n. 110, si veda le
          note in premessa.