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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 390

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/9/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1995, n. 490 (in G.U. 20/11/1995, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2000)
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Testo in vigore dal:  31-10-2000
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Art. 7

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.".
1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: "chiusura di ciascun anno finanziario" sono inserite le seguenti: ", anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali," e dopo le parole: "del conto consuntivo" sono inserite le seguenti: "anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali".
1-ter. Il Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.
1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 MARZO 2000, N. 286))
.
2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.