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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 390

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonchè in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/9/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1995, n. 490 (in G.U. 20/11/1995, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2000)
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Testo in vigore dal: 21-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
sui prezzi delle specialita' medicinali, al fine di rendere operative
le  determinazioni  della  Commissione unica del farmaco, nonche' per
assicurare   l'assistenza   sanitaria  ai  cittadini  extracomunitari
regolarmente residenti in Italia e non occupati;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  transitorie  in  materia  di  applicazione  di
direttive comunitarie per gli impianti di depurazione dei molluschi e
per gli stabilimenti industriali di prodotti di carne;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del  bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi
della  deliberazione  del  CIPE indicante i criteri per la fissazione
del  prezzo  medio  europeo  dei  farmaci,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  8,  comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
specialita'  medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a)
e  b)  del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537
del  1993,  vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende
titolari  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio, che siano
stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i
vincoli  di  spesa  farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537
del 1993.
  2.  A  partire  dal  22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla
lettera  c)  dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono
unici su tutto il territorio nazionale.
  3.  Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2
non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento
al  netto  delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data
del 20 marzo 1995.
  4.  I  prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di
prezzo  relative  ai farmaci gia' registrati devono essere comunicati
alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione.
Gli  uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il
30  giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai
farmaci  collocati  nella classe di cui alla lettera c) dell'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5.  Le  imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  devono  uniformare  i  prezzi  in  base alle
precedenti disposizioni.