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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11/04/2002, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502) ))
((
1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".))