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LEGGE 31 luglio 2002, n. 186

Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2012)
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Testo in vigore dal:  21-8-2002 al: 12-12-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.
2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive):
"Art. 3. - Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi):
"Art. 2. - Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.
È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.".
"Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.".