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LEGGE 5 marzo 1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi.

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Testo in vigore dal:  8-3-1977

Art. 3


Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.