LEGGE 5 marzo 1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi.

Testo in vigore dal: 8-3-1977
                               Art. 3.

  Le  ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni
feriali,  non  costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.