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LEGGE 5 marzo 1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi.

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Testo in vigore dal:  8-3-1977

Art. 2


Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.