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LEGGE 31 luglio 2002, n. 186

Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2012)
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Testo in vigore dal: 13-12-2012
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    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari  e  civili
deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata  della  memoria
dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il  giorno
((9 del mese di settembre)) presso il Monumento al marinaio  d'Italia
nella citta' di Brindisi. 
  2.  La  ricorrenza  e'  considerata  solennita'  civile  ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e  non  determina
riduzione dell'orario di lavoro negli uffici  pubblici  ne',  qualora
cada nei giorni feriali, costituisce giorno  di  vacanza  o  comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine  e  grado  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.