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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2002, n. 88

Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2006)
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Testo in vigore dal: 24-5-2002
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 di riforma
dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di
sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  del  27 novembre 1997, n. 477, con cui e'
stato  emanato  un  regolamento-quadro,  propedeutico all'adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente  tabacchi italiani che all'articolo 4, comma 6, dispone che
al personale dichiarato in esubero dal suddetto ente si applicano gli
istituti  in  materia  di  sostegno  del  reddito  e dell'occupazione
nell'ambito  dei  processi  di  ristrutturazione aziendale, secondo i
criteri  del  succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto  il  contratto  collettivo  del  24  gennaio 2001 con cui, in
attuazione  delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le
intese  intervenute  con  verbali  di  accordo del 19 aprile 2000, 18
maggio  2000  e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) il "Fondo di
solidarieta'   per   il  sostegno  del  reddito  del  personale  gia'
dipendente   dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
inserito  nel  ruolo  provvisorio  ad esaurimento del Ministero delle
finanze,  distaccato  e  poi  trasferito  all'ETI  S.p.a., o ad altra
societa' ad essa derivante";
  Sentite,  nella  riunione  del  16  febbraio 2001 le organizzazioni
individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle
  parti  firmatarie  del  citato  contratto collettivo del 24 gennaio
  2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 25 ottobre 2001;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Costituzione del Fondo
  1.  E'  istituito  presso  l'INPS  il "Fondo di solidarieta' per il
sostegno     del    reddito    del    personale    gia'    dipendente
dall'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato, inserito nel
ruolo   provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle  finanze,
distaccato  e  poi  trasferito  all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da
essa derivante".
  2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n.
477.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in
          particolare il comma 3, e' cosi' formulato:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          14 gennaio   1994,   n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
              "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) (lettera abrogata);
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
          di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore di
          ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di servizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri, controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai  consiglio  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786,  convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il riesame di atti ritenuti non conformi alla
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di  Trento  e  Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis. La  sezione  del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11. Ferme  restando  le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          di  conti  come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce il questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13. Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.
              -  L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 e' cosi' formulato:
              "28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, con uno o piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
          delle  competenti  commissioni parlamentari, sono definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  del
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a)   costituzione   da   parte  della  contrattazione
          collettiva nazionale di appostiti fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c)   eventuale   partecipazione   dei  lavoratori  al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d)  in  caso  di  ricorso  ai trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e)  istituzione  presso l'INPS dei fondi, gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
                f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997, di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  del
          bilancio  e  della programmazione economica del 27 novembre
          1997, n. 477 reca: "Regolamento recante norme in materia di
          ammortizzatori   per   le   aree   non   coperte  da  cassa
          integrazione guadagni".
              - L'art.  4,  comma 6, del decreto legislativo 9 luglio
          1998,  n.  283,  istitutivo  dell'Ente tabacchi italiani e'
          cosi' formulato:
              "6.  Al  personale  dichiarato  in  esubero e che abbia
          almeno  trenta  anni  di  anzianita'  contributiva o almeno
          cinquantotto   anni   di  eta'  e  quindici  di  anzianita'
          contributiva  si  applicano  gli  istituti  in  materia  di
          sostengo  del  reddito  e  dell'occupazione nell'ambito dei
          processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di
          cui  all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662".
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447:
              "1.  Ciascun  regolamento  provvede ad istituite presso
          l'Istituto  nazionale della previdenza sociale un fondo con
          gestione    finanziaria   e   patrimoniale   autonoma   cui
          affluiscono   i   contributi  determinati  dal  regolamento
          medesimo".