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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2001, n. 475

Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2013)
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-2-2013
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                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                           di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15  maggio  1997,
n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 17  novembre  1997,  n.  398,  recante
modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,  a  norma
dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge  15  maggio  1997,  n.
127; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le professioni legali; 
  Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,  n.
36, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 5, primo comma, n.  5,  della  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; 
  Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore della magistratura; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di cui alla nota prot. n. 2622/U-38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le  scuole  di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e' valutato ai fini  del  compimento  del  periodo  di
pratica per l'accesso ((alla professione di)) notaio per  il  periodo
di un anno. 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 dicembre 2001 
    


                                   Il Ministro della giustizia
                                             Castelli
  Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
            Moratti

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte  dei  conti  il  17  gennaio  2002  Ministeri
istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 95