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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2001, n. 471

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
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Testo in vigore dal: 3-8-2017
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                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante  "Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n.  383  del
2000, che prevede l'istituzione di un Registro  nazionale  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Dipartimento  delle
politiche sociali e previdenziali, al  quale  possono  iscriversi  le
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge; 
  Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n.  383  del
2000, che prevede l'emanazione da parte del  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  di  un  regolamento  che   disciplini   il
procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel registro di cui sopra; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  24  settembre
2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione  e
di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale  nell'apposito  registro  nazionale,  istituito   a   norma
dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  di
seguito denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo
registro. 
  2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare
le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53".