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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 270

Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2016)
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Testo in vigore dal: 22-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 1, allegato 1, n. 36;
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere  preliminare  reso  dalla  Corte  dei conti a
sezioni riunite nell'adunanza del 13 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per il
pagamento,  su  richiesta  degli  aventi diritto, di somme relative a
residui  passivi  perenti  di  parte corrente ed in conto capitale da
reiscrivere nel bilancio dello Stato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
                "2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              -  La  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale    9 marzo   1999,   n.   56,   reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998.".
              - Si  trascrive il testo del punto n. 36, dell'allegato
          1, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
                "36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi
          perenti, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36".
              - Il   regio   decreto   18 novembre   1923,  n.  2440,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1923, n.
          275,  e successive modificazioni, reca: "Nuove disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato".
              - Si  trascrive l'art. 36 del regio decreto 18 novembre
          1923, n. 2440:
              "Art.  36. - I  residui delle spese correnti non pagati
          entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
              Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute  in  bilancio,  quali residui, non oltre il terzo
          esercizio  finanziario  successivo  alla  prima iscrizione,
          salvo  che  non si tratti di stanziamenti iscritti in forza
          di  disposizioni  legislative entrate in vigore nell'ultimo
          quadrimestre  dell'esercizio  precedente.  In  tal caso, il
          periodo  di  conservazione  e' protratto di un anno, Per le
          spese  in  annualita'  il  periodo di conservazione decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
              I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
              Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
              (Omissis);
              I   conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa.".
              - La  legge  5 agosto  1978,  n.  468, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 agosto  1978,  n. 233, e successive
          modificazioni,   reca:   "Riforma   di   alcune   norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, e successive
          modificazioni,   reca:   "Nuove   norme   in   materia   di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi".
              - Il   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
          S.O.,  e successive modificazioni, reca: "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   14 gennaio   1994,   n.   10,  reca:
          "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
          1994,    n.   136,   S.O.,   reca:   "Regolamento   recante
          semplificazione  e accelerazione delle procedure di spesa e
          contabili".
              - La  legge  3 aprile  1997,  n.  94,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 aprile 1997, n. 81, reca: "Modifiche
          alla   legge   5 agosto   1978,   n.   468,   e  successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al
          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
          base del bilancio dello Stato".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n. 127, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 maggio  1997,  n.  113, S.O., reca:
          "Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo".
              - Il   decreto   legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195,
          S.O.,  reca:  "Individuazione  delle unita' previsionali di
          base  del  bilancio  dello  Stato,  riordino del sistema di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato.".