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DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal: 26-6-2001
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
    Visto  l'articolo  3,  comma  1, della legge 14 novembre 2000, n.
331,  che  conferisce  al Governo la delega ad emanare, tra le altre,
disposizioni  concernenti  la graduale sostituzione, entro sette anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei
militari  in  servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e
con personale civile del Ministero della difesa;
    Visto  l'articolo  2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,  e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali
del servizio permanente;
    Visti  gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari
in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
    Visto  l'articolo  7  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in
ferma breve;
    Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
    Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con i
Ministri   dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione   economica,   della  giustizia,  delle  finanze,  dei
trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
Emana

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                      (Ambito di applicazione)
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la
progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale,
prevedendo   la  graduale  sostituzione  del  personale  in  servizio
obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito
Marina  e  dell'Aeronautica  militare,  di  seguito  Aeronautica, con
volontari  di truppa nonche', in coerenza con i relativi compiti, con
personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione
degli  organici  non si applicano ai Corpo delle capitanerie di porto
ove noti espressamente previsto.
  2.   Nell'ambito   della   trasformazione,  viene  disciplinato  il
progressivo   adeguamento   delle   dotazioni  organiche  ovvero  dei
contingenti  massimi  del  personale  militare  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
    a"  dei  ruoli  degli  ufficiali  del  servizio permanente di cui
all'articolo  2  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni;
    h)  dei  ruoli  dei  sottufficiali  in servizio permanente di cui
all'articolo  3  dei  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
    c)  dei  volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni;
    d)  dei  volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  e  successive
modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il  testo  dell'art.  3, comma 1, della legge 14
          novembre 2000, n. 331, si veda in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
          l'istituzione  del  servizio  militare  professionale",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 novembre 2000, n.
          269;  si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:     "1. Il.
          Governo  e'  delegato ad adottare, entro un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge, previo parere
          delle  competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  assegnazione  del
          relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge,
          un   decreto   legislativo  per  disciplinare  la  graduale
          sostituzione,  entro  sette  anni a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  del  medesimo decreto legislativo, dei
          militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di
          truppa  e  con personale civile del Ministero della difesa.
          Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) disciplinare  la  progressiva riduzione a 190 mila
          unita'   dell'organico   complessivo  delle  Forze  armate,
          secondo  un  andamento  della  consistenza del personale in
          servizio  coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
          tabella  A  allegata  alla  presente  legge,  ad esclusione
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza  e  del  Corpo delle capitanerie di porto, entro il
          periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
          in modo da:
                  1) non  pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
          di cui all'art. 1;
                  2)  prevedere  un  rapporto percentuale rispondente
          alle   esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata tra le seguenti categorie di personale:
                    2.1)  ufficiali  in  servizio  permanente, di cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n.
          490;
                    2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                    2.3)  volontari  di  truppa,  parte  in  servizio
          permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196,  e  parte  in  ferma  prefissata, di cui garantire
          l'immissione  anche  in  deroga  all'art. 39 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
                b) prevedere  il soddisfacimento delle esigenze delle
          Forze  armate,  nel periodo di sette anni di cui all'alinea
          del  presente  comma,  ricorrendo  ai giovani soggetti alla
          leva   nati  entro  il  1985,  rispettando  la  progressiva
          riduzione  dell'organico  complessivo delle Forze armate ai
          sensi della lettera a);
                c) disciplinare    il    progressivo   raggiungimento
          dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
          alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
          in  esubero  rispetto  all'organico  delle Forze armate nei
          ruoli  di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
          ai   profili   di   impiego  e  alla  programmazione  delle
          assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
          di  mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
          meno  di  cinque  anni  dai  limiti  di  eta'  previsti per
          ciascuna categoria di personale;
                d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
          di  incentivi  di  carattere giuridico per il reclutamento,
          anche  decorso  il  periodo di sette anni di cui all'alinea
          del  presente  comma,  di  ufficiali  ausiliari delle Forze
          armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
          di  finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
          in congedo;
                e) nell'ambito     del     progressivo     incremento
          dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
          triennio  2000-2002  un  reclutamento di volontari in ferma
          prefissata   nella   misura  massima  di  30.506  unita'  e
          l'immissione  in  servizio permanente di non piu' di 10.450
          volontari  ad  incremento della consistenza massima fissata
          dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                f) prevedere  norme  riguardanti i volontari in ferma
          prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
          carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
                  1)  prevede  il  reclutamento di volontari in ferma
          prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
          sul  territorio  nazionale  sia  all'estero, modificando in
          funzione  di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
          del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
          possibilita'  di differenziare le modalita' di reclutamento
          in   relazione   alla  durata  della  ferma  contratta,  di
          alimentare  con i volontari in ferma di un anno i volontari
          in  ferma  prefissata  di  cinque  anni  e  di  rimanere in
          servizio  dopo  la  ferma di cinque anni per due successive
          rafferme biennali;
                  2)  prevede modalita' per consentire, al termine di
          una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
          in  ferma  prefissata  nel  ruolo dei volontari in servizio
          permanente;   in   relazione  alle  esigenze  organiche  da
          soddisfare annualmente;
                  3)  prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
          di  cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
          nei   ruoli   dei   volontari   in   servizio   permanente,
          costituiscano  titoli  da  valutare  l'espletamento,  senza
          demerito,  della  ferma  di  un  anno  e  le  qualifiche  e
          specializzazioni acquisite durante tale periodo;
                  4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
          prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
          accesso  dei  volontari di truppa in servizio permanente al
          ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  esclusa l'Arma dei
          carabinieri,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  previste
          dall'art.  11  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
          196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
          personale  con  i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
          in relazione alle carenze organiche;
                  5)    disciplina    le   modalita'   per   favorire
          l'inserimento  nel mondo del lavoro del personale eccedente
          rispetto  all'organico  delle  Forze  armate ai sensi della
          lettera  a),  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
          bilancio  previsti  per gli interventi indicati al presente
          numero:
                    5.1)  prevedendo  iniziative  per il sostegno, la
          formazione  professionale,  il  completamento  di  cicli di
          studio  ed  il  collocamento  preferenziale sul mercato del
          lavoro  privato,  anche attraverso il ricorso a convenzioni
          tra  il  Ministero  della  difesa  e  le associazioni delle
          imprese  private  e  l'attivazione  di  agevolazioni  anche
          finanziarie  che  favoriscano  le assunzioni da parte delle
          imprese;
                    5.2) determinando il numero di posti da riservare
          ai  militari  volontari  che  cessano  dal  servizio  senza
          demerito  nei  ruoli  iniziali  dell'Arma  dei carabinieri,
          della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, del Corpo forestale
          dello  Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
          corpi   di  polizia  municipale  e  nei  ruoli  civili  del
          Ministero della difesa;
                    5.3)  rideterminando la percentuale della riserva
          obbligatoria  per  l'assunzione  presso  le amministrazioni
          civili  dello  Stato,  di  cui  all'art.  30 della legge 31
          maggio  1975,  n.  191,  come sostituito dall'art. 19 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958;
                    5.4)  prevedendo  che,  qualora  la riserva per i
          volontari  nei  concorsi  per  l'assunzione  agli  impieghi
          civili  di  cui  al  numero  5.3)  e per l'accesso ai ruoli
          iniziali   di   cui  al  numero  5.2)  non  possa  operare,
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
          di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
          dello  stesso  tipo  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero  ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
          l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
          graduatoria degli idonei;
                  6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
          dei  volontari  in  ferma  prefissata  quinquennale  ed  in
          rafferma,   armonizzandolo  con  quello  dei  volontari  in
          servizio  permanente  ed  adeguandolo  ai  diversi tempi di
          prestazione del servizio volontario;
                  7)  prevede  che  a  decorrere dalla data della sua
          entrata  in  vigore  sia modificata la disciplina di cui ai
          commi  3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21
          aprile  1999,  n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  18  giugno  1999,  n.  186,  in corrispondenza delle
          previsioni da esso recate;
                  8)  detta  norme  transitorie  e  di raccordo volte
          anche  a  tutelare la posizione del personale in servizio o
          in  corso  di  arruolamento  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  ad armonizzare le previsioni del
          decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
                g) prevedere,     al     fine     di    salvaguardare
          prioritariamente   l'impiego  operativo  dei  volontari  di
          truppa,    il    progressivo   affidamento   di   incarichi
          amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
          della  difesa,  nel  rispetto  delle  vigenti  procedure  e
          garantendo  il  soddisfacimento  delle  esigenze  organiche
          previste  dal  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
          avvalendosi,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
          bilancio,  anche  di  imprese private per lo svolgimento di
          attivita'   di   natura  logistica  attualmente  svolte  da
          personale  militare  e  non  connesse al soddisfacimento di
          esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
                h) adeguare  la  normativa  che  regola  il  servizio
          militare  obbligatorio,  fermo restando quanto previsto per
          le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
          le  dispense  di  cui  agli  articoli  1  e  7  del decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
                  1)  consentire  una  gestione  unitaria dei giovani
          disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
          quanto  disposto  sulla  formazione dei contingenti e sulla
          disponibilita'  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1997, n. 504;
                  2)  indicare  espressamente  le  norme  abrogate in
          materia  di  servizio militare obbligatorio, coordinando le
          restanti  norme  in vigore con quelle emanate in attuazione
          della presente legge;
                  3)  prevedere che sia reclutato prioritariamente il
          personale  da  assegnare  ad enti o reparti dislocati entro
          cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
          risponde  per  indice  di  idoneita'  somatico-funzionale o
          titolo  di  studio  o  precedente occupazione ai profili di
          incarico  delle  Forze  armate,  prevedendo altresi' che il
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro dei
          trasporti   e   della  navigazione  e  sentite  le  regioni
          interessate,   assuma  iniziative  volte  ad  agevolare  la
          fruizione  dei  mezzi  di trasporto per i militari di leva,
          con  particolare riguardo per coloro che non possono essere
          impiegati  entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
          a  causa  della dislocazione delle unita' e delle strutture
          militari, sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
          il rientro periodico al luogo di residenza;
                i) coordinare   le   norme   vigenti  in  materia  di
          reclutamento del personale militare femminile;
                l)  prevedere  che,  ferme  restando  le disposizioni
          vigenti,  soddisfatte  le  esigenze delle Forze armate, ivi
          comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
          10 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
          cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
          stabilisca,  con proprio decreto adottato di concerto con i
          Ministri  dell'interno,  della giustizia e delle finanze, i
          contingenti   autorizzati   a  prestare  servizio  di  leva
          nell'Arma  dei  carabinieri,  nella  Polizia  di Stato, nel
          Corpo  della  guardia  di  finanza,  nel  Corpo  di polizia
          penitenziaria  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
          di giovani da chiamare alle armi".
              - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1997, n. 490,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma  97,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
          e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
          n.  216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  3  agosto  2000,  n.  180;  si  riporta il testo
          dell'art. 2:     "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze
          armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri).
          -  1.  I  ruoli  nei  quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
                a) ruolo  normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni;
                b) ruolo   normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali;
                c) ruolo    normale   del   Corpo   degli   ingegneri
          dell'Esercito;
                d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
                e) ruolo  normale  del  Corpo di amministrazione e di
          commissariato dell'Esercito;
                f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria, genio, trasmissioni;
                g) ruolo  speciale  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
          materiali;
                h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
                i) ruolo  speciale  del Corpo di amministrazione e di
          commissariato dell'Esercito.
              2.  I  ruoli  nei quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente della Marina sono i seguenti:
                a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
                b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
                c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
                d) ruolo   normale   del   Corpo  sanitario  militare
          marittimo (4/a);
                e) ruolo  normale del Corpo di commissariato militare
          marittimo;
                f)  ruolo  normale  del  Corpo  delle  capitanerie di
          porto:
                g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
                h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
                i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
                j) ruolo   speciale   del  Corpo  sanitario  militare
          marittimo;
                k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
          marittimo;
                l) ruolo  speciale  del  Corpo  delle  capitanerie di
          porto.
              3.  I  ruoli  nei quali sono iscritti gli ufficiali del
          servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
                a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
                b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
                c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
                d) ruolo   normale   del   Corpo   di   commissariato
          aeronautico;
                e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
                f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
                g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
                h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
                i) ruolo   speciale   del   Corpo   di  commissariato
          aeronautico;
                l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
              4.  Gli  ufficiali  dell'ausiliaria,  gli  ufficiali di
          complemento,  gli  ufficiali  della  riserva nonche' quelli
          della  riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
          in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
              5.  Relativamente  ai  ruoli  dell'Arma dei carabinieri
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
          legislativo   24   marzo   1993,   n.   117,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni".
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non  direttivo  delle  Forze  armate",  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  maggio  1995, n. 122. Tale decreto
          legislativo  e' stato modificato dal decreto legislativo 28
          febbraio  2001, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75; si riporta il
          testo  degli  articoli  2,  3  e  7:     "Art. 2 (Ruolo dei
          volontari  di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo
          dei   volontari   di   truppa  in  servizio  permanente  e'
          articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  1o caporal maggiore;
                  caporal maggiore scelto;
                  caporal maggiore capo;
                  caporal maggiore capo scelto.
                b) Marina:
                  sottocapo di 3a classe;
                  sottocapo di 2a classe;
                  sottocapo di 1a classe;
                  sottocapo di 1a classe scelto.
                c) Aeronautica:
                  aviere capo;
                  1o aviere scelto;
                  1o aviere capo;
                  1o aviere capo scelto.
              2.  La  dotazione  organica  del ruolo dei volontari di
          truppa in servizio permanente e' cosi costituita:
                Esercito: 16.722;
                Marina: 4.615;
                Aeronautica: 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina e' previsto inoltre un ruolo
          dei  volontari  di  truppa  delle capitanerie di porto, con
          dotazione di 675 unita'
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7".
              "Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
          ruolo  dei  sergenti  e'  articolato  nei  seguenti  gradi:
                a) Esercito:
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo;
                b) Marina:
                  sergente;
                  secondo capo;
                  secondo capo scelto;
                c) Aeronautica:
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
              2.  Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
          gradi:
                a) Esercito:
                  maresciallo;
                  maresciallo ordinario;
                  maresciallo capo;
                  primo maresciallo;
                b) Marina:
                  capo di 3a classe;
                  capo di 2a classe;
                  capo di 1a classe;
                  primo maresciallo;
                c) Aeronautica:
                  maresciallo di 3a classe;
                  maresciallo di 2a classe;
                  maresciallo di 1a classe;
                  primo maresciallo.
              3. La  dotazione  organica dei ruoli dei sergenti e dei
          marescialli e' cosi costituita:
                a) Esercito:
                  sergenti: 10.700;
                  marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
                b) Marina:
                  sergenti: 7.875;
                  marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
                Capitanerie di porto:
                  sergenti: 2.100;
                  marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
                c) Aeronautica:
                  sergenti: 10.044;
                  marescialli 24.300 (di cui 7.290 aiutanti)".
              "Art. 7 - (Volonrari di truppa in ferma breve). - 1. Le
          Forze  armate  con  esclusione  dell'Arma  dei carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:       Esercito: 23.000;
                Marina: 5.509;
                Aeronautica 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina  possono  essere,  altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
              2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
              3.  Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le  disposizioni  dell'art.  3,  comma  65,  della legge 24
          dicembre  1993,  n.  537,  e  del  relativo  regolamento di
          attuazione.
              4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
          essere  impiegati  nelle  unita'  operative  e addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30
          dicembre 1997, n. 490, v. nota alle premesse.
              - Per  il  testo  degli  articoli  2, 3 e 7 del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 196, v. nota alle premesse.