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DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215

Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2013)
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Testo in vigore dal:  26-6-2001 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonché, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
a" dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: "1. Il.
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.
Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente; in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari, sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 10 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2000, n. 180; si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo (4/a);
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto:
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75; si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 7: "Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1o caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1o aviere scelto;
1o aviere capo;
1o aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è cosi costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7".
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
primo maresciallo;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
Capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli 24.300 (di cui 7.290 aiutanti)".
"Art. 7 - (Volonrari di truppa in ferma breve). - 1. Le Forze armate con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2, 3 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, v. nota alle premesse.