LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                          Pubblico impiego 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  1,  della
legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994  non  possono  essere
assunti piu' di 320 magistrati con  decorrenza  non  anteriore  al  1
giugno 1994, nel corso del  1995  non  piu'  di  310  magistrati  con
decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di  altri  310
con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno. 
  2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n.  163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1993,  n.  254,
concernente   l'aumento   dell'organico   del   Corpo   di    polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei  concorsi  relativi  a
posti del personale amministrativo non ancora banditi alla  data  del
31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita'  nell'anno  1994.
Per le restanti unita' le assunzioni non possono  superare  la  quota
del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota  del  60
per cento degli stessi nell'anno 1996. 
  3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2,  nonche'
quelle relative ai concorsi gia' banditi  alla  data  del  31  agosto
1993, sono effettuate  fino  al  50  per  cento  con  decorrenza  non
anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non
anteriore al 1 settembre 1994. 
  4. Per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  3  i  capitoli
1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e  giustizia  sono  ridotti  complessivamente  di  lire  48
miliardi nel 1994. 
  5. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  6. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento  del
personale degli enti locali che, adottati prima del 31  agosto  1993,
abbiano previsto profili professionali od  operato  inquadramenti  in
modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e
integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione  del  presente
comma  si  applica  agli  enti  locali  ancorche'  dissestati  i  cui
organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino  i
rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma  14  del  presente
articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge  27
agosto 1994, n. 515.(11)(23) 
  7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite  complessivo  del
10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla
legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre  1986,  n.  664,
concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla  legge  9  maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1993,  n.  106,
istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. 
  8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui  al
comma 5 possono provvedere, previa verifica dei  carichi  di  lavoro,
alla copertura dei posti resi disponibili  per  cessazioni,  mediante
ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento  degli
stessi. Possono, altresi', provvedere a  nuove  assunzioni  entro  il
limite di un  ulteriore  10  per  cento  delle  cessazioni,  ove  sia
accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad  applicarsi,  per  il
triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma  4,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
  9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni  per
le quali ha provveduto  il  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data
del 31 agosto 1993  sono  effettuate  nei  contingenti  indicati  nel
predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda  la  copertura
dei posti disponibili nei  ruoli  delle  stesse  amministrazioni  non
soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge,  da
aliquote determinate  annualmente  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  tenuto  conto  delle  complessive  esigenze
funzionali delle amministrazioni. 
  10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  per  la  copertura  delle
vacanze al 31 dicembre 1992.  Sono  altresi'  prorogate  sino  al  31
agosto 1994 le graduatorie  degli  idonei  in  vigore  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non  versino  nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di  cui  all'articolo  45  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   e   successive
modificazioni, non  sono  tenuti  alla  rilevazione  dei  carichi  di
lavoro. Per gli enti  locali  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione  dei
carichi di  lavoro  costituisce  presupposto  indispensabile  per  la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La  metodologia  adottata
e' approvata con deliberazione  della  giunta  che  ne  attesta,  nel
medesimo  atto,  la  congruita'.  Non  sono,  altresi',  tenute  alla
rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  le  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza. 
  12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali
di cui al comma 11. 
  13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si  applicano  al
personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni,  a  richiesta  dell'ente  presso  cui  lo
stesso presta servizio. A tal fine detto personale  e'  equiparato  a
quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a). 
  14.  Gli  enti  locali  che,  nel  triennio   1994-1996   dovessero
deliberare  lo  stato  di  dissesto  di  cui  all'  articolo  25  del
decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno  eccedente  il  personale
comunque in servizio in sovrannumero rispetto  ai  seguenti  rapporti
medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo  di  accertare
le compatibilita' di bilancio: 
 
C O M U N I 
    
=============================================================
| Rapporto medio
Fascia demografica                            |  dipendenti/
|  popolazione
|
fino             a              999 abitanti        |    1/95
da 1.000         a            2.999 abitanti        |    1/100
da 3.000         a            9.999 abitanti        |    1/105
da 10.000        a           59.999 abitanti        |    1/95
da 60.000        a          249.999 abitanti        |    1/80
oltre                       249.999 abitanti        |    1/60
P R O V I N C E
=====================================================================
| Rapporto medio
Fascia demografica                            |  dipendenti/
|  popolazione
|
fino             a          299.999 abitanti        |    1/520
da 300.000       a          499.999 abitanti        |    1/650
da 500.000       a          999.999 abitanti        |    1/830
da 1.000.000     a        2.000.000 abitanti        |    1/770
oltre                     2.000.000 abitanti        |    1/1000
    
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da  47
a 52. 
  15.  Sono  escluse  dalle  limitazioni  di  cui  al  comma  14   le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non  ancora
privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani
e disabili. Tale deroga, ai sensi  dell'articolo  31,  comma  6,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non  opera  qualora  tali
enti non abbiano provveduto  agli  adempimenti  di  cui  al  medesimo
articolo 31, comma 1. 
  16. In deroga a quanto stabilito dai  commi  6  e  8  del  presente
articolo, alla scuola si applica  l'articolo  4,  all'amministrazione
della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a  4  del
presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si  applica
l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8  del  presente
articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8. 
  17. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo  24  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
  18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle  procedure  di
mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per  la  copertura
di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi
l'unita'. (13) 
  19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8  si  applicano,  ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente
dalla  qualifica  o  dalla  funzione  nella  quale  si  verifica   la
cessazione dal servizio. 
  20. Le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  5  del  presente
articolo assumono  personale  mediante  concorsi  pubblici  aperti  a
tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1,
lettere b) e  c),  e  dall'articolo  42  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29. 
  21. Le commissioni di concorso sono  composte  da  tecnici  esperti
nelle materie di concorso. Non possono farne parte  componenti  degli
organi di  governo  ed  elettivi,  degli  organismi  sindacali  e  di
rappresentanza dei dipendenti. Le prove di  esame  devono  consentire
una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini. 
  22.  La  graduatoria  concorsuale  viene  approvata  dall'autorita'
competente. Tale  graduatoria  rimane  efficace  per  un  termine  di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali  coperture
di  posti  per  i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito,   e   che
successivamente ed entro tale data  dovessero  rendersi  disponibili.
Non si da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita'  al  concorso  con
esclusione delle procedure di  concorso  relative  al  personale  del
comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami  del
personale docente, approvate in data successiva al  31  agosto  1992,
conservano validita' anche per  gli  anni  scolastici  successivi  al
1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo  in  un  numero
corrispondente a quello delle cattedre e dei  posti  che  risultavano
accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per  effetto  della
riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4,
comma 1, della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  non  sono  stati
conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno
essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico  1994-1995.  (11)
(33) (40) 
  23. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si
applica al personale della scuola e alle  istituzioni  universitarie,
al personale militare e a  quello  dell'amministrazione  giudiziaria,
delle  forze  di  polizia  e  delle  agenzie  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non  si  applica
inoltre  al  personale  civile  necessario  per  la  formazione   del
personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
strutture sanitarie militari ed al personale a contratto  assunto  ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari
e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero. 
  25.  Per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  comma  24   le
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976,  n.  898,
cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n.  104,
sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni. 
  26.   In   relazione   alle   proprie   esigenze   funzionali    le
amministrazioni pubbliche di cui al comma  5  possono  rideterminare,
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti  messi  a
concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede. 
  27. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito  nei
commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e
disciplinari a carico di chi le ha disposte e  sono  nulle  di  pieno
diritto. 
  29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  comunicano  al
Dipartimento della  funzione  pubblica  e  al  Ministero  del  tesoro
l'elenco nominativo dei  propri  dipendenti  collocati  fuori  ruolo,
comandati   o   distaccati,   nonche   dei   dipendenti   di    altre
amministrazioni  utilizzati  in  posizione  di  comando  o  distacco,
indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio  al
quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche'
la permanenza di tali motivi. 
  30. Il Dipartimento della  funzione  pubblica,  di  intesa  con  il
Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i  motivi
dei provvedimenti che comportano  la  sospensione  delle  prestazioni
presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le  ragioni
di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i
provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro. 
  31. Le aspettative ed  i  permessi  sindacali  retribuiti  previsti
dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in  atto
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  stipulati  ai
sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e  successive  modificazioni,
sono complessivamente ridotti del 50 per cento. IL  D.LGS.  30  MARZO
2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO. 
  32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20
maggio 1970, n. 300. Durante i periodi  di  aspettativa  sindacale  i
dipendenti pubblici iscritti ai  fondi  esclusivi  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  conservano  il   diritto   alle   prestazioni
previdenziali a carico dei competenti  enti  preposti  all'erogazione
delle stesse. 
  33.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi  sindacali  di   cui
all'articolo 23 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  deve  essere
certificata   al   capo   del   personale   dell'amministrazione   di
appartenenza da parte della struttura sindacale presso  la  quale  e'
stato utilizzato il permesso. 
  34. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  entro  cento  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, da'  attuazione
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in
materia, che provvedono alle finalita' della presente  legge  secondo
le disposizioni dei rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  36.  Continuano  ad  applicarsi,   nel   triennio   1994-1996,   le
disposizioni dell'articolo 7, commi  5  e  6,  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. 
  37.  Il  terzo  comma  dell'articolo  37  del  testo  unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal  seguente:  "In  ogni  caso  il
congedo straordinario non puo' superare  complessivamente  nel  corso
dell'anno la durata di quarantacinque giorni". (48) 
  38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono  computati  al  fine
del raggiungimento del limite fissato dal terzo  comma  dell'articolo
37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal  comma  37  del
presente articolo. (48) 
  39.  Il  primo  comma  dell'articolo  40  del  citato  testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per il primo giorno di  ogni
periodo ininterrotto di congedo straordinario  spettano  al  pubblico
dipendente tutti  gli  assegni,  ridotti  di  un  terzo,  escluse  le
indennita' per  servizi  e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per
prestazioni di lavoro straordinario. Durante il  periodo  di  congedo
ordinario e  straordinario,  esclusi  i  giorni  di  cui  al  periodo
precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse
le indennita' per servizi e funzioni  di  carattere  speciale  e  per
prestazioni di lavoro straordinario". (19) (48) 
  40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di
congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo  comma,  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto  il
diritto all'esenzione dalla  spesa  sanitaria,  appartenenti  ad  una
delle categorie elencate all'articolo  6  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o
affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2  e  3
dello stesso decreto e individuate con  decreto  del  Ministro  della
sanita'  nel  caso  in  cui  tali  forme  morbose   richiedano   cure
ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. (48) 
  40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero  periodo  di
congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa,  ai  sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  di  altre   analoghe
disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi. (48) 
  41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38  e  39  si  applicano  a
tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti
non facciano rinvio al citato testo unico approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni. (12) (48) 
  42. Salvo quanto previsto dal secondo comma  dell'articolo  37  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n.  3,  sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche
speciali, che  prevedono  la  possibilita'  per  i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure  in
aspettativa  per  infermita'  per  attendere   alle   cure   termali,
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. 
  43. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina  delle  indennita'  di
servizio e degli assegni di sede, comunque denominati,  spettanti  ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero. 
  44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma  43  il
Governo si atterra' ai seguenti  principi  e  criteri  direttivi  per
quanto concerne il personale dipendente dal  Ministero  degli  affari
esteri: 
    a) contenimento complessivo della spesa; 
    b) attribuzione delle indennita' e degli assegni, che  mantengono
la loro natura non retributiva, sulla base degli  oneri  connessi  al
servizio all'estero; 
    c)  individuazione  dei  criteri  per   la   determinazione   del
trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui  alla
lettera b), deve essere commisurato alle necessita' di rappresentanza
derivanti dalle  funzioni  esercitate,  con  speciale  riguardo  alle
esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al  costo  della
vita con  particolare  riferimento  a  quello  degli  alloggi  e  del
personale domestico  e  dei  servizi,  agli  oneri  di  varia  natura
derivanti  da  condizioni  ambientali  o  di  disagio,  tenuto  conto
altresi' dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa  materia
nei Paesi della Comunita' europea e negli  altri  Paesi  maggiormente
industrializzati; previsione, per il  trattamento  metropolitano  del
personale istituzionalmente chiamato a  svolgere  periodico  servizio
presso gli uffici all'estero, di specifiche indennita' collegate alle
effettive esigenze del servizio; 
    d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di  controllo  e
verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza. 
  45. Ad analoghi principi e criteri,  tenuto  conto  dei  rispettivi
ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a
regolare la materia per le categorie di dipendenti  non  disciplinate
dal comma 44. 
  46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti  competenti  per
materia. 
  47. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  48. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  49. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  50. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  51. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  52. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984,  n.  425,
si interpreta nel senso che  l'incremento  di  stipendio  conseguente
alla progressione  economica  relativa  al  servizio  prestato  nella
qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si  calcola  sulla  base
degli stipendi iniziali  tabellari  come  previsto  dall'articolo  3,
primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425. 
  54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,". 
  55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425,  si  interpreta
nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai
fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986
e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta
allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge  19
febbraio 1981, n. 27, per  ciascuno  degli  anni  1986  e  1987.  Gli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento,  conseguenti
ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal  presente  comma,
sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti  sul  trattamento  di
quiescenza. 
  56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei  conti  di  nomina
governativa,  la  determinazione   del   trattamento   economico   e'
effettuata  valutando  esclusivamente  il  periodo  di  servizio   da
dirigente generale dello Stato o di altre  pubbliche  amministrazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto  1984,  n.
425, o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal  quarto
comma  del  medesimo  articolo.  Tale  servizio  e  tale   anzianita'
convenzionale non sono utili per  il  conseguimento  del  trattamento
economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge  6  agosto
1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A
tale ultimo fine non e' altresi' consentita, nei confronti  di  tutto
il personale, la valutazione delle maggiori anzianita'  convenzionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre
1922, n. 1290, e successive modificazioni, e  dell'articolo  1  della
legge 24 maggio 1970, n. 336. 
  57. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((67)) 
  58. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((67)) 
  59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  1970,  n.  1079,  e'   abrogato.   60.   Le
disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio  1980,  n.
312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n.  51,
si interpretano nel senso che  si  applicano  al  personale  in  esse
espressamente previsto purche' in servizio presso le  amministrazioni
contemplate dalle norme stesse. 
  61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si  interpreta
nel senso che il riferimento all'indennita'  di  cui  all'articolo  3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo  alle
misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata
dalla disposizione stessa. 
  62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai  magistrati  ai  quali
comunque vengono  corrisposti  compensi  o  indennita'  di  qualsiasi
genere per l'espletamento di attivita' non istituzionali non  compete
l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. (20) 
  63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o
in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi
o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri  analoghi  trattamenti
economici accessori previsti da specifiche disposizioni  di  legge  a
favore del personale dell'amministrazione presso la quale i  predetti
pubblici dipendenti prestano servizio. 
  64. L'articolo 10, secondo comma, della legge  6  agosto  1984,  n.
425,  si  interpreta  nel  senso  che  esso  si  applica   anche   ai
provvedimenti giudiziali passati in giudicato in  data  successiva  a
quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425,
e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato
a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento  degli
importi erogati o da  erogare  ai  sensi  dell'articolo  10,  secondo
comma,  della  legge  6  agosto  1984,  n.  425,  e'  effettuato,  se
necessario, anche sui miglioramenti dovuti  a  qualsiasi  titolo  sul
trattamento di quiescenza. 
  65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente  ed
autonomo  contenute  nella  presente  legge  costituiscono  norme  di
indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della
propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. (22) 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 18, comma  1)  che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537,  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e'
autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei
posti  vacanti  nelle  dotazioni  organiche   del   personale   delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici  notificazioni  e
protesti,  utilizzando  le  graduatorie  dei  concorsi  pubblicate  a
decorrere dal 1 gennaio 1994." 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con  l'art.  22,  comma
26) che "Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, si interpreta nel  senso  che  devono  ritenersi  implicitamente
abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative  che
disciplinano  per  i  dipendenti  di  ruolo   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  in
modo difforme il congedo straordinario o istituti  analoghi  comunque
denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo  454
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita'  artistiche  e  sportive  da  parte,  rispettivamente,  del
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche  degli
istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica." 
    
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 ha disposto (con  l'art.  12,
comma 3) che il termine di sessanta giorni di cui all'art.  3,  comma
18, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  decorre  dal  ricevimento
delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o  dalle
comunicazioni di cui al comma 2 del decreto 716/1994. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 15,  comma
3) che "Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio
sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio  o
comunque riportate per fatti di servizio." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1,  comma  4)  che
"Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, le attivita' non connesse con i  compiti  istituzionali
dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad  essi
equiparato sono individuate con regolamento,  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data  di  entrata  in
vigore del regolamento previsto dal presente comma." 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-9  gennaio  1996,  n.  1(in
G.U.  1a  s.s.  17/01/1996,  n.  3)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 6-bis del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 6,  comma  21)
che "Per gli enti locali, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  le  graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla  data
di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero
a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione  per
i posti istituiti o  trasformati  successivamente  all'indizione  del
concorso medesimo. La  disposizione  di  cui  al  presente  comma  ha
efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996." 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8,  comma  4)
che il presente articolo, comma 57,  si  interpreta  "nel  senso  che
l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione  degli
articoli 36, ultimo comma,  e  38,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti  e  ai
ricercatori universitari, e' rideterminato all'atto della conferma  o
del superamento  del  periodo  di  straordinariato  per  effetto  del
trattamento stipendiale spettante anche a seguito del  riconoscimento
dei  servizi  previsto  dall'articolo  103  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore  trattamento
stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al
presente  comma  e'  riassorbito  con  i   successivi   miglioramenti
economici. E' fatta salva l'esecuzione  dei  giudicati  non  conformi
all'interpretazione autentica recata dal presente comma". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 26,  comma
1, lettera f)) che le disposizioni di cui ai commi da  37  a  41  del
presente articolo non  si  applicano  nei  confronti  dei  funzionari
appartenenti alla carriera prefettizia. 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
226) che il comma 57 del presente articolo, si interpreta "nel  senso
che alla determinazione dell'assegno personale  non  riassorbibile  e
non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e  continuativo,  con
esclusione  della  retribuzione  di  risultato  e   di   altre   voci
retributive  comunque  collegate  al  raggiungimento   di   specifici
risultati o obiettivi". 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
458) che "Ai  pubblici  dipendenti  che  abbiano  ricoperto  ruoli  o
incarichi, dopo che siano  cessati  dal  ruolo  o  dall'incarico,  e'
sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega
di pari anzianita'".