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DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2008)
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Testo in vigore dal: 16-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 8 novembre 2000,  n.  328,  ed  in  particolare  gli
articoli 10 e 30; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45  del  23
febbraio  1990,  recante  direttiva  alle  regioni  in   materia   di
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto  privato  alle
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  a   carattere
regionale e infraregionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; 
  Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche  di
assistenza e beneficenza; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 aprile 2001; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la solidarieta' sociale; 

 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
       Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento 

 
  1. Il presente decreto legislativo  disciplina  il  riordino  delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gia'  disciplinate
dalla  legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  di   seguito   denominate
"istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui  all'articolo  1  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge",  in  attuazione
della delega prevista dall'articolo 10. 
  2.  Gli  interventi  e  le  attivita'  svolte   dalle   istituzioni
riordinate a norma del presente decreto legislativo  si  attuano  nel
rispetto dei  principi  dettati  dalla  legge  e  delle  disposizioni
regionali. 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.  10,  commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica  italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre
             1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
             delle  disposizioni  di legge modificate o alle quali e'
             operato   il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
             l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
             seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
             puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non   con
             determinazione   di   principi  e  criteri  direttivi  e
             soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
              - Il  testo  dell'art.  77  della  Costituzione  e'  il
             seguente:
              "Art.  77.  -  Il  Governo  non puo', senza delegazione
             delle  Camere,  emanare  decreti  che  abbiano valore di
             legge ordinaria.
              Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
             il   Governo   adotta,  sotto  la  sua  responsabilita',
             provvedimenti  provvisori  con  forza  di legge, deve il
             giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
             che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
             riuniscono entro cinque giorni.
              I  decreti  perdono  efficacia  sin dall'inizio, se non
             sono  convertiti  in  legge  entro sessanta giorni dalla
             loro  pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
             con  legge  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base dei
             decreti non convertiti".
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
             dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
             del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
             Ufficiale   12 settembre   1988,   n.  214,  supplemento
             ordinario.
              - La  legge  8  novembre  2000, n. 328, recante: "Legge
             quadro  per  la  realizzazione  del sistema integrato di
             interventi   e  servizi  sociali"  e'  pubblicata  nella
             Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento
             ordinario. Il testo vigente dell'art. 10 e' il seguente:
              "Art.   10   (Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
             beneficenza).  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare,
             entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
             della presente legge, un decreto legislativo recante una
             nuova   disciplina   delle   istituzioni   pubbliche  di
             assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  di  cui  alla  legge
             17 luglio  1890,  n.  6972,  e successive modificazioni,
             sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definire  l'inserimento  delle IPAB che operano in
             campo socio-assistenziale nella programmazione regionale
             del sistema integrato di interventi e servizi sociali di
             cui  all'art.  22,  prevedendo  anche  modalita'  per la
             partecipazione   alla   programmazione,  secondo  quanto
             previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b);
                b) prevedere,    nell'ambito   del   riordino   della
             disciplina,  la  trasformazione  della  forma  giuridica
             delle   IPAB   al   fine  di  garantire  l'obiettivo  di
             un'efficace    ed   efficiente   gestione,   assicurando
             autonomia     statutaria,    patrimoniale,    contabile,
             gestionale  e  tecnica  compatibile  con il mantenimento
             della personalita' giuridica pubblica;
                c) prevedere  l'applicazione  ai soggetti di cui alla
             lettera b):
                  1) di  un  regime  giuridico  del personale di tipo
             privatistico  e  di  forme  contrattuali coerenti con la
             loro autonomia;
                  2) di  forme di controllo relative all'approvazione
             degli  statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle
             spese   di   gestione   del  patrimonio  in  materia  di
             investimenti,  delle  alienazioni,  cessioni  e permute,
             nonche'  di forme di verifica dei risultati di gestione,
             coerenti con la loro autonomia;
                d) prevedere  la  possibilita'  della  trasformazione
             delle  IPAB  in  associazioni o in fondazioni di diritto
             privato  fermo  restando  il  rispetto dei vincoli posti
             dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto
             della    normativa    vigente    che    regolamenta   la
             trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB,
             nei   casi   di   particolari  condizioni  statutarie  e
             patrimoniali;
                e) prevedere  che le IPAB che svolgono esclusivamente
             attivita'  di  amministrazione  del  proprio  patrimonio
             adeguino  gli  statuti,  entro  due  anni  dalla data di
             entrata  in vigore del decreto legislativo, nel rispetto
             delle  tavole  di  fondazione, a principi di efficienza,
             efficacia  e  trasparenza  ai fini del potenziamento dei
             servizi;  prevedere  che  negli  statuti  siano inseriti
             appositi   strumenti  di  verifica  della  attivita'  di
             amministrazione dei patrimoni;
                f) prevedere   linee   di  indirizzo  e  criteri  che
             incentivino  l'accorpamento  e  la fusione delle IPAB ai
             fini  della  loro riorganizzazione secondo gli indirizzi
             di cui alle lettere b) e c);
                g) prevedere  la possibilita' di separare la gestione
             dei  servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque
             la  finalizzazione  degli  stessi  allo  sviluppo  e  al
             potenziamento  del  sistema  integrato  di  interventi e
             servizi sociali;
                h) prevedere  la  possibilita'  di scioglimento delle
             IPAB  nei  casi  in  cui, a seguito di verifica da parte
             delle  regioni  o  degli  enti  locali, risultino essere
             inattive  nel  campo  sociale  da almeno due anni ovvero
             risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di
             fondazione  o  negli statuti; salvaguardare, nel caso di
             scioglimento  delle  IPAB,  l'effettiva destinazione dei
             patrimoni  alle  stesse appartenenti, nel rispetto degli
             interessi  originari  e delle tavole di fondazione o, in
             mancanza  di  disposizioni  specifiche  nelle  stesse, a
             favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o
             dei  comuni  territorialmente  competenti, allo scopo di
             promuovere   e   potenziare   il  sistema  integrato  di
             interventi e servizi sociali;
                i) esclusione  di  nuovi  o  maggiori  oneri a carico
             della finanza pubblica.
              2.  Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
             1  sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di
             cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
             n.  281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di
             decreto  legislativo  e'  successivamente trasmesso alle
             Camere  per  l'espressione  del  parere  da  parte delle
             competenti  commissioni parlamentari, che si pronunciano
             entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
              3.   Le  regioni  adeguano  la  propria  disciplina  ai
             principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro
             centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
             medesimo decreto legislativo.".
              - Il  testo dell'art. 30 della citata legge n. 328/2000
             e' il seguente:
              "Art.  30  (Abrogazioni).  - 1. Alla data di entrata in
             vigore  della  presente  legge  sono  abrogati l'art. 72
             della  legge  17 luglio  1890,  n.  6972,  e il comma 45
             dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              2.   Alla   data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
             legislativo di cui all'art. 10 e' abrogata la disciplina
             relativa  alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890,
             n.  6972.  Alla  data  di  entrata in vigore del decreto
             legislativo   di   cui  all'art.  24  sono  abrogate  le
             disposizioni  sugli  emolumenti economici previste dalle
             legge  10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n.
             381,  legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971,
             n.  118,  legge  e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
             modificazioni.".
              - Il   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,
             recante:    "Conferimento    di   funzioni   e   compiti
             amministrativi  dello  Stato  alle  regioni ed agli enti
             locali,  in  attuazione  del capo I della legge 15 marzo
             1997,  n.  59"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
             21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
             16 febbraio  1990,  recante  "Direttiva  alle regioni in
             materia  di  riconoscimento della personalita' giuridica
             di   diritto   privato  alle  istituzioni  pubbliche  di
             assistenza   e  beneficenza  a  carattere  regionale  ed
             infraregionale",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
             23 febbraio 1990, n. 45.
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
             recante:  "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e
             strumenti  di  monitoraggio e valutazione dei costi, dei
             rendimenti  e  dei risultati dell'attivita' svolta dalle
             amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 11 della
             legge   15 marzo  1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella
             Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
             10 febbraio  2000, n. 361, recante: "Regolamento recante
             norme   per   la  semplificazione  dei  procedimenti  di
             riconoscimento   di  persone  giuridiche  private  e  di
             approvazione  delle  modifiche  dell'atto  costitutivo e
             dello  statuto  (n.  17  dell'allegato  1 della legge 15
             marzo  1997,  n.  59)",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
             Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
             recante:  "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
             della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
             le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
             unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse
             comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con
             la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali", e'
             pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
             202.

          Note all'art. 1, comma 1:
              - La  legge  17  luglio  1890, n. 6972, recante: "Norme
             sulle    istituzioni    pubbliche    di   assistenza   e
             beneficenza",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
             22 luglio 1890, n. 171.
              - Il  testo  dell'art. 1 della citata legge n. 328/2000
             e' il seguente:
              "Art.  1  (Principi  generali  e  finalita).  -  1.  La
             Repubblica  assicura  alle  persone  e  alle famiglie un
             sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali,
             promuove  interventi  per  garantire  la  qualita' della
             vita,  pari  opportunita', non discriminazione e diritti
             di   cittadinanza,   previene,   elimina   o  riduce  le
             condizioni  di  disabilita',  di  bisogno  e  di disagio
             individuale  e  familiare, derivanti da inadeguatezza di
             reddito,   difficolta'   sociali  e  condizioni  di  non
             autonomia,  in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
             Costituzione.
              2.  Ai  sensi  della  presente legge, per "interventi e
             servizi sociali si intendono tutte le attivita' previste
             dall'art.  128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
             112.
              3.  La  programmazione  e  l'organizzazione del sistema
             integrato  di  interventi e servizi sociali compete agli
             enti  locali,  alle  regioni  ed allo Stato ai sensi del
             decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e della
             presente  legge,  secondo  i principi di sussidiarieta',
             cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicita',
             omogeneita',   copertura   finanziaria  e  patrimoniale,
             responsabilita'    ed   unicita'   dell'amministrazione,
             autonomia   organizzativa  e  regolamentare  degli  enti
             locali.
              4.  Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
             delle  rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
             ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale,
             degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
             degli  enti  di  promozione  sociale, delle fondazioni e
             degli   enti   di  patronato,  delle  organizzazioni  di
             volontariato,  degli enti riconosciuti delle confessioni
             religiose  con  le  quali  lo  Stato ha stipulato patti,
             accordi    o   intese   operanti   nel   settore   nella
             programmazione,  nella  organizzazione  e nella gestione
             del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
              5.  Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
             soggetti  pubblici  nonche',  in  qualita'  di  soggetti
             attivi   nella   progettazione   e  nella  realizzazione
             concertata  degli interventi, organismi non lucrativi di
             utilita'    sociale,   organismi   della   cooperazione,
             organizzazioni  di volontariato, associazioni ed enti di
             promozione  sociale,  fondazioni,  enti  di  patronato e
             altri   soggetti   privati.   Il  sistema  integrato  di
             interventi  e  servizi sociali ha tra gli scopi anche la
             promozione    della   solidarieta'   sociale,   con   la
             valorizzazione   delle  iniziative  delle  persone,  dei
             nuclei   familiari,  delle  forme  di  auto-aiuto  e  di
             reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
              6.  La presente legge promuove la partecipazione attiva
             dei   cittadini,   il  contributo  delle  organizzazioni
             sindacali,  delle associazioni sociali e di tutela degli
             utenti  per  il raggiungimento dei fini istituzionali di
             cui al comma 1.
              7.  Le  disposizioni della presente legge costituiscono
             principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117  della
             Costituzione.   Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
             province  autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono,
             nell'ambito   delle   competenze   loro  attribuite,  ad
             adeguare   i   propri   ordinamenti   alle  disposizioni
             contenute  nella presente legge, secondo quanto previsto
             dai rispettivi statuti.".
              - Per  il  testo  dell'art.  10  della  citata legge n.
             328/2000, si veda in note alle premesse.