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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 123

Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 2-5-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
  Visto  l'articolo  17,  commi  1,  lettera  c), e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e
del 4 dicembre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
    a)  "documento  informatico": la rappresentazione informatica del
contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    b)  "duplicato  del  documento  informatico": la riproduzione del
documento  informatico  effettuata  su  un qualsiasi tipo di supporto
elettronico facilmente trasportabile;
    c)  "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai
sensi del codice civile e del codice di procedura civile;
    d)  "firma  digitale":  il  risultato della procedura informatica
disciplinata  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
    e)  "dominio  giustizia":  l'insieme  delle  risorse  hardware  e
software,  mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta
in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato,
di servizio, di comunicazione e di procedura;
    f) "sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse
del  dominio  giustizia  mediante  il  quale  l'amministrazione della
giustizia tratta il processo civile;
    g)  "gestore  del  sistema  di  trasporto delle informazioni": il
gestore   indicato   dall'articolo  13,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come
definito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  l),  del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    i)  "ricevuta  di  consegna":  il  messaggio  generato ed inviato
automaticamente  al  mittente  dal  gestore  del sistema di trasporto
delle  informazioni  del destinatario nel momento in cui il messaggio
inviato  e'  reso  disponibile  al  destinatario  medesimo  nella sua
casella di posta elettronica;
    j)  "certificatore  della  firma  digitale": il soggetto previsto
dagli  articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 15, comma 2, della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              "2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti commissioni".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e
          modalita'   per   la   formazione,   l'archiviazione  e  la
          trasmissione  di  documenti  con  strumenti  informatici  e
          telematici,  a  norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15
          marzo 1997, n. 59.".
              - Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
              "17.  (Regolamenti).  -  1.  Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppresso).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
          Note all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il testo degli articoli 1, 8, 9, 13 e
          17  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
          1997,  n.  513 (Regolamento recante criteri e modalita' per
          la   formazione,   l'archiviazione  e  la  trasmissione  di
          documenti  con  strumenti informatici e telematici, a norma
          dell'articolo  15,  comma  2, della legge 15 marzo 1997, n.
          59):
              "Art.   1.  -  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento
          s'intende:
                a)-i) (Omissis);
                l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
          risorsa  fisica  o logica in grado di ricevere e registrare
          documenti informatici.
              "Art.   8   (Certificazione).  -  1.  Chiunque  intenda
          utilizzare  un  sistema di chiavi asimmetriche di cifratura
          con  gli  effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una
          idonea  coppia  di  chiavi  e  rendere pubblica una di esse
          mediante la procedura di certificazione.
              2.  Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
          un   periodo   non  inferiore  a  dieci  anni  a  cura  del
          certificatore e, dal momento iniziale della loro validita',
          sono consultabili in forma telematica.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attivita' di
          certificazione  sono  effettuate  da certificatori inclusi,
          sulla   base  di  una  dichiarazione  anteriore  all'inizio
          dell'attivita',  in  apposito elenco pubblico, consultabile
          in  via  telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
          dell'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione,   e   dotati   dei   seguenti   requisiti,
          specificati nel decreto di cui all'art. 3:
                a) forma  di  societa'  per azioni e capitale sociale
          non    inferiore    a    quello    necessario    ai    fini
          dell'autorizzazione  all'attivita'  bancaria,  se  soggetti
          privati;
                b) possesso  da parte dei rappresentanti legali e dei
          soggetti  preposti  all'amministrazione,  dei  requisiti di
          onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione, direzione e controllo presso banche;
                c) affidamento  che,  per competenza ed esperienza, i
          responsabili  tecnici  del  certificatore  e  il  personale
          addetto  all'attivita'  di certificazione siano in grado di
          rispettare  le  norme  del presente regolamento e le regole
          tecniche di cui all'art. 3;
                d) qualita'  dei  processi informatici e dei relativi
          prodotti,  sulla  base  di  standard riconosciuti a livello
          internazionale.
              4.  La  procedura  di certificazione di cui al comma 1,
          puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla
          base  di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
          membro   dell'Unione   europea  o  dello  Spazio  economico
          europeo, sulla base di equivalenti requisiti".
              "Art.  9  (Obblighi dell'utente e del certificatore). -
          1.   Chiunque  intenda  utilizzare  un  sistema  di  chiavi
          asimmetriche  o della firma digitale, e' tenuto ad adottare
          tutte  le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
          danno ad altri.
              2. Il certificatore e' tenuto:
                a) identificare   con  certezza  la  persona  che  fa
          richiesta della certificazione;
                b) rilasciare   e  rendere  pubblico  il  certificato
          avente  le  caratteristiche  fissate  con il decreto di cui
          all'art. 3;
                c) specificare,  su  richiesta dell'istante, e con il
          consenso  del  terzo interessato, la sussistenza dei poteri
          di  rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita'
          professionale o a cariche rivestite;
                d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3;
                e) informare   i  richiedenti,  in  modo  compiuto  e
          chiaro,  sulla  procedura di certificazione e sui necessari
          requisiti tecnici per accedervi;
                f)  attenersi  alle misure minime di sicurezza per il
          trattamento  dei  dati personali emanate ai sensi dell'art.
          15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
                g) non rendersi depositario di chiavi private;
                h) procedere  tempestivamente  alla  revoca  od  alla
          sospensione  del  certificato in caso di richiesta da parte
          del  titolare  o  del  terzo dal quale derivino i poteri di
          quest'ultimo,  di  perdita  del  possesso  della chiave, di
          provvedimento   dell'autorita',   di   acquisizione   della
          conoscenza   di   cause   limitative  della  capacita'  del
          titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
                i) dare  immediata pubblicazione della revoca e della
          sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
                l) dare  immediata  comunicazione  all'Autorita'  per
          l'informatica   nella   pubblica  amministrazione  ed  agli
          utenti,   con  un  preavviso  di  almeno  sei  mesi,  della
          cessazione  dell'attivita'  e della conseguente rilevazione
          della  documentazione da parte di altro certificatore e del
          suo annullamento".
              "Art.  13.  - 2. Agli effetti del presente regolamento,
          gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica
          si  considerano,  nei  confronti del gestore del sistema di
          trasporto  delle  informazioni,  di proprieta' del mittente
          sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario".
              "Art.   17.   (Chiavi   di   cifratura  della  pubblica
          amministrazione).   -   1.   Le  pubbliche  amministrazioni
          provvedono   autonomamente,   con  riferimento  al  proprio
          ordinamento,  alla  generazione,  alla  conservazione, alla
          certificazione  ed  all'utilizzo  delle chiavi pubbliche di
          competenza.
              2.  Col  decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le
          modalita'  di formazione, di pubblicita', di conservazione,
          certificazione  e  di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
          pubbliche amministrazioni.
              3.  Le  chiavi  pubbliche  dei  pubblici  ufficiali non
          appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate
          e  pubblicate autonomamente in conformita' alle leggi ed ai
          regolamenti  che  definiscono  l'uso  delle firme autografe
          nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
              4.  Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
          legalmente  riconosciuti  e  dei loro legali rappresentanti
          sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia
          e giustizia o suoi delegati".