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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77

Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PRELIMINARI
  • 1
  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
    90/387/CEE
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE
    Sezione I
    Disposizioni preliminari
  • 16
  • Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere
    finanziati nel contesto del servizio universale
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono reti
    telefoniche pubbliche fisse e mobili e servizi di comunicazioni
    mobili e personali a disposizione del pubblico.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Disposizioni procedurali
  • 36
  • 37
  • 38
  • NORME FINALI
  • 39
  • 40
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-4-2001 al: 15-9-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attività giornalistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla

proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, sono integrate dalle seguenti:
a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;
b) "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito o di addebito e schede prepagate;
c) "Autorità nazionale di regolamentazione", di seguito denominata "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
d) "organismo con significativo potere di mercato": organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Note all'art. 1:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.".
Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera am):
"1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a)-al) (omissis);
am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.".