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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2001, n. 77

Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PRELIMINARI
  • 1
  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
    90/387/CEE
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE
    Sezione I
    Disposizioni preliminari
  • 16
  • Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere
    finanziati nel contesto del servizio universale
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono reti
    telefoniche pubbliche fisse e mobili e servizi di comunicazioni
    mobili e personali a disposizione del pubblico.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Disposizioni procedurali
  • 36
  • 37
  • 38
  • NORME FINALI
  • 39
  • 40
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-4-2001
al: 15-9-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE
per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26  febbraio  1998, sull'applicazione del regime di fornitura di
una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Visto  il  decreto-legge  1  maggio  1997,  n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento
della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, riguardante la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto  il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione
della  direttiva  90/387/CEE,  concernente  l'istituzione del mercato
interno   per   i   servizi   delle   telecomunicazioni  mediante  la
realizzazione    della    fornitura    di    una   rete   aperta   di
telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 289, riguardante
l'attuazione  della  direttiva  92/44/CEE  concernente l'applicazione
della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
  Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le
disposizioni  in  materia  di  tutela  della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in
tema di attivita' giornalistica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  riguardante  il  regolamento  per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283
del  4  dicembre  1997,  riguardante  le disposizioni per il rilascio
delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110
del  14  maggio  1998,  riguardante  il  finanziamento  del  servizio
universale delle telecomunicazioni;
  Sentito   il  consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni   che  ha  espresso  parere  favorevole  nel  corso
dell'adunanza generale del 19 maggio 1999;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
  Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il
Ministro per le politiche comunitarie;
                   Emana il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
  2.  Le  definizioni  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  del presente
regolamento, sono integrate dalle seguenti:
a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio pubblico di
   telecomunicazioni   a   scopi   non   lavorativi,   commerciali  o
   professionali;
b) "posto  telefonico  pubblico  a  pagamento":  posto  telefonico  a
   disposizione  del  pubblico,  utilizzabile  con  monete e carte di
   credito o di addebito e schede prepagate;
c) "Autorita'  nazionale  di regolamentazione", di seguito denominata
   "Autorita'":  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
   istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
d) "organismo   con   significativo  potere  di  mercato":  organismo
   autorizzato  a  fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi
   di  telefonia  vocale  avente  notevole  forza di mercato ai sensi
   dell'articolo  1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente
   della   Repubblica   n.   318   del  1997,  notificato  come  tale
   dall'Autorita' alla Commissione europea.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,   sul
          l'emanazione  dei decreti del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  l985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
          Note all'art. 1:
              -  La  legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.".
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          19 settembre   1997,   n.   318,   reca:  "Regolamento  per
          l'attuazione  di  direttive  comunitarie  nel settore delle
          telecomunicazioni.".
              Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, comma 1, lettera
          am):
              "1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
                  a)-al) (omissis);
                am)  "notevole  forza di mercato", la posizione di un
          organismo  che  detenga  oltre  il  25%  della  quota di un
          particolare   mercato  delle  telecomunicazioni  in  ambito
          nazionale  o  nell'ambito  geografico ove e' autorizzato ad
          operare;  l'Autorita',  sentita  l'Autorita'  garante della
          concorrenza  e  del mercato, puo' comunque stabilire che un
          organismo  che  detiene,  nel rispettivo mercato, una quota
          inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di
          mercato  e,  viceversa,  che  un  organismo  detentore, nel
          rispettivo  mercato,  di  una  quota  superiore  al 25% non
          disponga  di  una  notevole forza di mercato. In entrambi i
          casi,   la  decisione  deve  tener  conto  della  capacita'
          dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del
          fatturato   relativo   alla  dimensione  del  mercato,  del
          controllo   dei   mezzi  di  accesso  agli  utenti  finali,
          dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza
          nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.".