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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2000, n. 402

Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  23-1-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale della riscossione in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, che all'articolo 42 detta nuove disposizioni in merito agli ufficiali della riscossione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, concernente l'adozione degli atti di gestione tecnica ed amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Considerato che ai sensi dell'articolo 31 della menzionata legge 8 maggio 1998, n. 146, le prescrizioni di cui al presente regolamento vanno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione del procedimento, di individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale ed, in fine, a criteri di articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Bando di abilitazione
1. Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il bando contiene il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti.
Il bando, inoltre contiene la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
3. Le prove d'esame si svolgono su base decentrata nelle città sedi delle prefetture.
4. Nel decreto di cui al comma 1, è indicata la data del successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cui verrà data comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui all'articolo 6.
5. Qualora il numero delle domande presentate in una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 11 gennaio 1951, n. 56, reca: "Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale".
- La legge 8 maggio 1998, n. 146, reca: "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché le disposizioni varie di carattere finanziario".
- Il testo dell'art. 31 della suddetta legge è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146:
"Art. 31 (Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale). - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;
c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.
2. La nomina può essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esibirlo quando ne è richiesto.
3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.
4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale delle entrate".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni amministrative".
- Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, reca: "Regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche".
Nota all'art. 1:
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".