stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (in G.U. 01/03/2001, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  enti  locali,  volte in particolare ad
assicurare   congrui   finanziamenti  per  fronteggiare  le  esigenze
funzionali  verificatesi  nel  corrente  anno  e  che necessariamente
devono  essere definiti entro il 31 dicembre 2000, al fine di evitare
situazioni di dissesto con conseguenti maggiori oneri per l'erario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Disposizioni in materia di finanza locale

  1. Per garantire la funzionalita' degli enti locali interessati, il
contributo  di  cui  all'articolo  3,  comma  9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito alle province ed
ai  comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno
2000,  lire  49.969  milioni  per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a
decorrere  dall'anno  2002, da ripartire in proporzione ai contributi
in precedenza attribuiti.
  2.  A  favore  dei  comuni  destinatari  del finanziamento previsto
dall'articolo  31,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
attribuito  un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri
previsti  dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno
2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.
  3.    A    decorrere    dall'anno    2000    alle    province   del
Verbano-Cusio-Ossola,   di   Vercelli,  di  Novara  e  di  Biella  e'
attribuito  un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da
ripartire  per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40
per cento in relazione alla popolazione. ((3))
  4.  All'articolo  154  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  il  comma  7  e' sostituito dal seguente: "7. Ai componenti
dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese
previsti  per  i  componenti  della  commissione per la finanza e gli
organici  degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene
sul  medesimo  capitolo  di spesa relativo alla citata commissione. I
rimborsi  competono  anche per la partecipazione ad attivita' esterne
di    studio,   di   divulgazione   ed   approfondimento   rientranti
nell'attivita'    istituzionale    dell'Osservatorio.   Il   Ministro
dell'interno  puo'  affidare,  nell'anno 2000 ed entro la complessiva
spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la
redazione  di studi e lavori monografici, determinando il compenso in
relazione   alla   complessita'   dell'incarico   ed   ai   risultati
conseguiti.".
  4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le  parole: "risultavano in
possesso  del  codice  rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in
tesoreria  unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo
2000  il  capitale  sociale"  sono  sostituite dalle seguenti: "erano
incaricate  dello  svolgimento del medesimo servizio a condizione che
il capitale sociale risulti adeguato".
  4-ter.  Il  comma  3  dell'articolo  201  del  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
abrogato.
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato
in  lire  71.953  milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per
l'anno  2001  e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire
15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero  e,  quanto  a  lire  56.602  milioni per l'anno 2000, lire
67.091  milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6.  L'articolo  22,  comma  6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995
ovvero,  se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di
cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni,  e'  mantenuto  l'intervento  finanziario  dello Stato
previsto  dal  medesimo  articolo  12  della  legge  n. 730 del 1986.
All'onere  derivante  dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-  2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  6-bis.  All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997
al 1999".
  7.  Sino  all'anno  precedente  all'applicazione  della tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo
49  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive
modificazioni,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  7-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  12 del decreto-legge 31 agosto
1987,  n.  359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987,  n.  440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio
di  cremazione  dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento
di  polizia  mortuaria,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  10  settembre  1990,  n.  285,  nonche'  del  servizio di
inumazione   in   campo   comune,  e'  limitata  alle  operazioni  di
cremazione,  inumazione  ed esumazione ordinaria nel caso di salma di
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale
vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a
pagamento  negli  altri  casi.  L'effettuazione  in modo gratuito del
servizio  di  cremazione  e  del servizio di inumazione non comporta,
comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui
si   applica   l'articolo   16,  comma  1,  lettera  a),  del  citato
regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
285 del 1990.
  7-ter.  All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  primo  ed  al  secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui",
   sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni";
b) in   fine,   e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Le  operazioni
   finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche
   amministrazioni  derivanti  da  trasferimenti statali sono ammesse
   soltanto  per  trasferimenti  previsti  da  norme  vigenti  e  nel
   rispetto  delle  condizioni  e  modalita'  stabilite  dal presente
   comma".
  7-quater.  Al  primo  comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e succcessive modificazioni, dopo le parole: "da altre
aziende  di  credito"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  dalla Cassa
depositi e prestiti".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 6)
che il contributo annuo attribuito dal comma 3 del presente articolo,
e'  incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000
euro.