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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 2000, n. 264

Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2002)
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Testo in vigore dal: 11-10-2000
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle
norme  concernenti  i  registri  che  devono essere tenuti presso gli
uffici giudiziari;
  Visto  l'articolo  4  della disposizione anzi citata che prevede la
tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;
  Visto  l'articolo  17  del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51,  che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono
stabiliti  i  modelli  dei  registri  da tenere nelle cancellerie dei
tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonche' le modalita' di
iscrizione delle cause civili;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  febbraio  1993, n. 39, recante
"Norme   in   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994,
n.  748,  recante  il  regolamento  sulle  modalita'  applicative del
decreto   legislativo   12   febbraio   1993,  n.  39,  in  relazione
all'Amministrazione della giustizia;
  Visto  l'articolo  15  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, sulla
efficacia  degli atti e documenti formati con strumenti informatici e
telematici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  513, recante il Regolamento circa i criteri e le modalita' per la
formazione,  l'archiviazione  e  la  trasmissione  di  documenti  con
strumenti  informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Sentito  il  parere  reso  dall'Autorita'  per  l'informatica nella
pubblica amministrazione in data 19 novembre 1999;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Viste  le  comunicazioni n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e
n.  LAS  1709  U-4/16-5 dell'8 agosto 2000, inviate al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
    a)  "registri":  i  registri  tenuti,  a cura delle cancellerie o
delle  segreterie,  presso  gli  uffici giudiziari, ovvero i registri
previsti  da  codici,  da  leggi  speciali o da regolamenti, comunque
connessi  all'espletamento  delle  attribuzioni  e dei servizi svolti
dall'Amministrazione della giustizia;
    b)  "atti":  gli  atti  formati  o comunicati dalle cancellerie o
segreterie degli uffici giudiziari;
    c) "tenuta dei registri": la formazione, l'uso, la conservazione,
la custodia, l'esibizione di registri;
    d)  "regole  tecniche":  le  regole  emanate  dall'Autorita'  per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  ai sensi del decreto
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
    e)  "codice  di  identificazione": il codice idoneo ad assicurare
l'identificazione della persona che accede ai registri;
    f)  "regole  procedurali":  le  regole  emanate, in ossequio alle
esigenze  relative  alla  integrita'  fisica  e  logica dei dati, con
decreto  del Ministro della giustizia sulla tipologia dei dati stessi
da  inserire negli atti e nei registri anche ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
    g)  "responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati":  il
dirigente  generale  o  equiparato di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  2
          dicembre  1991,  n.  399,  recante:  "Delegificazione delle
          norme  concernenti  i  registri  che  devono  essere tenuti
          presso    gli    uffici   gidiziari   e   l'amministrazione
          penitenziaria".
              "Art.  4.  - 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3
          devono    contenere   disposizioni   idonee   a   garantire
          l'autenticita'  del  registro,  anche  se  tenuto  in forma
          automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
          646  del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
          per  la  contabilita'  generale  dello Stato, approvato con
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".
              - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
          "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
          grado".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
          1994,   n.   748,   reca:  "Regolamento  recante  modalita'
          applicative  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n.
          39,   recante  norme  in  materia  di  sistemi  informativi
          automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione
          all'Amministrazione della giustizia".
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   recante   "Delega  del  Governo  per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali,  per  la  riforma delle pubbliche amministrazioni e
          per la semplificazione amministrativa:
              "Art.  15. - 1.  Al fine della realizzazione della rete
          unitaria  delle  pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per   soddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata
          competenza  e  indipendenza  di giudizio, di stipulare, nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di scelta del
          contraente,   uno   o   piu'  contratti-quadro  con  cui  i
          prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
          trasporto  dei  dati e all'interoperabilita' si impegnano a
          contrarre  con  le  singole amministrazioni alle condizioni
          ivi  stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, in
          relazione  alle  proprie  esigenze, sono tenute a stipulare
          gli  atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
          esecutivi  non  sono  soggetti al parere dell'Autorita' per
          l'informatica   nella   pubblica   amministrazione  e,  ove
          previsto,  del  Consiglio  di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
              2.  Gli  atti,  dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti commissioni".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e
          modalita'   per   la   formazione,   l'archiviazione  e  la
          trasmissione  di  documenti  con  strumenti  informatici  e
          telematici,  a  norma  dell'art.  15,  comma 2, della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  28  ottobre  1994, n. 748, si veda in note alle
          premesse.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, recante "Norme in
          materia   di   sistemi   informativi   automatizzati  dalle
          amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 2, comma 1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
              "Art.  10. - 1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata    in    vigore    del   presente   decreto,   ogni
          amministrazione,   nell'ambito   delle   proprie  dotazioni
          organiche,  individua,  sulla base di specifiche competenze
          ed   esperienze  professionali,  un  dirigente  generale  o
          equiparato,  ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
          dirigente  di  qualifica  immediatamente  inferiore,  quale
          responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
              2.  Il  dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
          rapporti    dell'amministrazione    di   appartenenza   con
          l'Autorita'  e  assume  la  responsabilita' per i risultati
          conseguiti  nella  medesima  amministrazione  con l'impiego
          delle   tecnologie   informatiche,   verificati   ai  sensi
          dell'art.  7,  comma  1, lettera d). Ai fini della verifica
          dei  risultati,  i compiti del nucleo di valutazione di cui
          all'art.  20,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
              3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
          dirigente    responsabile   per   i   sistemi   informativi
          automatizzati,  oltre  a contribuire alla definizione della
          bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
          mese  di febbraio  di  ogni  anno una relazione sullo stato
          dell'automazione  a  consuntivo  dell'anno  precedente, con
          l'indicazione   delle  tecnologie  impiegate,  delle  spese
          sostenute,  delle  risorse  umane utilizzate e dei benefici
          conseguiti".