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LEGGE 2 dicembre 1991, n. 399

Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 2/1/1992
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Testo in vigore dal:  2-1-1992

Art. 4

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924:
"Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero delle finanze (ragioneria generale).
Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col Ministero suddetto.
I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col Ministro delle finanze.
Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.
Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".