LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 14-5-2006
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159)). 
  2.  Gli   atti,   dati   e   documenti   formati   dalla   pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i  contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,  nonche'   la   loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le  modalita'  di
applicazione del presente  comma  sono  stabiliti,  per  la  pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono  trasmessi  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  per  l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni.