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DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220

Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/8/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. 07/10/2000, n.235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2000)
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Testo in vigore dal:  8-10-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per rendere più incisiva la repressione del grave fenomeno degli incendi boschivi, in particolare introducendo nel codice penale una nuova fattispecie relativa a tale tipo di reati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275))
.
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".