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DECRETO-LEGGE 4 agosto 2000, n. 220

Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/8/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. 07/10/2000, n.235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2000)
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Testo in vigore dal: 8-10-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  dettare
disposizioni  per  rendere  piu'  incisiva  la  repressione del grave
fenomeno  degli  incendi  boschivi,  in  particolare introducendo nel
codice penale una nuova fattispecie relativa a tale tipo di reati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  delle  politiche agricole e forestali e della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Modifiche al codice penale

  1.  Dopo  l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su
boschi,  selve  o  foreste  ovvero  su  vivai  forestali destinati al
rimboschimento,  propri  o  altrui,  e'  punito  con la reclusione da
quattro a dieci anni.
  Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena
e' della reclusione da uno a cinque anni.
  Le  pene  previste  dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
meta',  se  dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all'ambiente.".
  2.  All'articolo  424,  primo  comma,  del  codice  penale, dopo la
parola:  "Chiunque"  sono  inserite  le seguenti: ",al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
  3.  All'articolo  424,  secondo comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo    precedente"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dell'articolo 423".
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275)).
  5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due
articoli  precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli
423 e 424".
  6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) e' abrogato.
  7.  All'articolo  449,  primo  comma,  del  codice  penale, dopo la
parola:  "Chiunque"  sono  inserite le seguenti: ", al di fuori delle
ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".