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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 2000, n. 133

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

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Testo in vigore dal: 9-6-2000
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo  del  Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge
19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 5, comma 1, del citato decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  che  attribuisce  al Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato la competenza in
materia  di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione   delle   agevolazioni   alle  attivita'  produttive,  ad
eccezione  di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o
di impresa o di intese di programma;
  Considerato   che   in  base  all'articolo  5  del  citato  decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n. 96, il Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   provvede,   secondo  le  direttive
deliberate   dal   CIPE,   con  proprio  decreto,  sulla  base  della
deliberazione   del   CIPI  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalita' e le procedure per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
  Vista  la  deliberazione  del  CIPE del 27 aprile 1995 e successive
modifiche  e integrazioni concernente le direttive per la concessione
delle  agevolazioni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2 del citato
decreto-legge  n.  415  del  1992,  convertito dalla legge n. 488 del
1992;
  Visto  il  proprio  decreto  20  ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche  e  integrazioni  con  il  quale,  in  adempimento a quanto
previsto  dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state
determinate   le   modalita',  le  procedure  ed  i  termini  per  la
concessione   e  l'erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  amministrative alle regioni in attuazione
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59 che, all'articolo 18, comma 1,
lettera aa), dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo stesso, le direttive per la concessione delle
agevolazioni alle attivita' produttive di cui al decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
sono   determinate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  22  luglio  1999  che,  in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa)
del  richiamato  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ha
modificato  ed  integrato  le direttive di cui alla predetta delibera
del CIPE del 27 aprile 1995;
  Ritenuto  opportuno  riordinare,  razionalizzare  e semplificare il
testo  del suddetto decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive
modifiche  e  integrazioni  anche  alla  luce  delle  suddette  nuove
direttive per la concessione delle agevolazioni;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
(nota n. 1056039 del 17 dicembre 1999);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il  regolamento  recante  le  modalita'  e  le procedure per la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del Paese, adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20  ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", cosi' come
modificato  ed  integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997,
n.   319,   e'  ulteriormente  modificato  ed  integrato  secondo  le
disposizioni di cui al presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificato  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              In  questa  stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 60, e'
          pubblicato  il  testo  aggiornato  del decreto ministeriale
          20 ottobre 1995, n. 527.
          Note alle premesse:
              - Il    testo    del    decreto-legge    n.    415/1992
          (Rifinanziamento  della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno),  coordinato  con  la  legge di conversione n.
          488/1992,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
              -   Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  488/1992
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          22 ottobre  1992, n. 415, concernente rifinanziamento della
          legge  1o marzo  1986,  n.  64, recante disciplina organica
          dell'intervento   straordinario  nel  Mezzogiorno),  e'  il
          seguente:
              "Art.  3.  - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
          ad  emanare  entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti
          commissioni  permanenti del Senato della Repubblica e della
          Camera   dei  deputati,  che  si  pronunciano  nei  termini
          previsti  dai  rispettivi  regolamenti,  uno o piu' decreti
          legislativi   per   disciplinare   il  trasferimento  delle
          competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia  per  la promozione dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) affidamento  al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione    economica    del   coordinamento,   della
          programmazione  e della vigilanza sul complesso dell'azione
          di  intervento  pubblico nelle aree economicamente depresse
          del territorio nazionale;
                b) affidamento   ad  un'amministrazione  dello  Stato
          degli  adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo
          per  la  concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
          attivita'  produttive  nelle  aree del territorio nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE);
                c) attribuzione  ad  una o piu' amministrazioni dello
          Stato  dell'attivita'  di programmazione e di coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse  nazionale.  Le stesse amministrazioni provvedono
          altresi'  al completamento delle infrastrutture in corso di
          realizzazione  alla  data  del  30 aprile  1993,  e al loro
          trasferimento  agli enti tenuti per legge alla manutenzione
          e   gestione.   I   relativi   programmi   sono  sottoposti
          all'approvazione  del  CIPE  sulla  base  dei finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie;
                d) conferimento   delle   partecipazioni  finanziarie
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno   nell'Istituto   per   lo  sviluppo  economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito  industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione
          per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno di cui all'art. 6 della
          legge  1o marzo  1986,  n.  64, al Ministero del tesoro, al
          fine  di  provvedere  al  loro  riordino, ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione;
                e) utilizzazione  del personale gia' in servizio alla
          data  del  14 agosto  1992  presso  il Dipartimento per gli
          interventi  straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri
          organismi  dell'intervento  straordinario, prioritariamente
          per  i  compiti  previsti  dalla presente legge nonche' dal
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  come modificato
          dalla  legge  medesima,  ed  in particolare per le funzioni
          tecniche  e  di supporto alle attivita' di cui alle lettere
          a), b) e c) del presente comma;
                f) emanazione  di  norme transitorie per garantire la
          successione  delle amministrazioni individuate nei rapporti
          giuridici  e  finanziari  facenti capo ai cessati organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli  interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti dalla
          presente  legge  nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 5, comma 1, del D.
          Lgs.  n.  96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento
          per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
          per  la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  in
          attuazione  dell'art.  3  della  legge 19 dicembre 1992, n.
          488)  contenente  norme  sulle  agevolazioni alle attivita'
          produttive:
              "Art.  5.  - 1. La competenza in materia di adempimenti
          tecnici  amministrativi  e  di controllo per la concessione
          delle  agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione
          di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o
          di  impresa  o  di  intese  di  programma, e' attribuita al
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con
          proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1992,  n.  488,  a stabilire le modalita' e le
          procedure   per   la   concessione   e  l'erogazione  delle
          agevolazioni".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
          415/1992  (per il titolo vedasi nella prima delle note alle
          premesse),  come  modificato  dalla legge di conversione n.
          488/1992, e' il seguente:
              "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
                a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in "equivalente
          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                b) la  graduazione  dei  livelli  di sovvenzione deve
          essere  effettuata  secondo un'articolazione territoriale e
          settoriale  e  per  tipologia  di iniziative, che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree  economicamente
          depresse  del  territorio nazionale, nei settori a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                c) le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
                d) gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.".
              - La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          142  del  20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre
          1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          -  n.  70  del  25 marzo  1997, il CIPE ha apportato alcune
          modifiche  e  integrazioni  alla  citata  deliberazione del
          27 aprile  1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1,
          lettera  aa) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive
          di  cui alla predetta deliberazione CIPE del 27 aprile 1995
          sono  state modificate e integrate dal decreto ministeriale
          del  22 luglio  1999  (per  la data di pubblicazione vedasi
          oltre nelle note alle premesse).
              - Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
              -  La  legge n. 59/1997 reca: "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed agli
          enti  locali, per la riforma della Pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato 22 luglio 1999 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre
          1999.
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del   Consiglio  di  Stato,  sottoposti  a  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".