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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1999, n. 556

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/6/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-6-2000 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa ed, in particolare, l'articolo 10, che demanda al Governo, mediante regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Configurazione della carica
1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) è ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che all'atto della nomina riveste grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;
b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;
c) dipende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, direttamente dal Ministro della difesa di cui è l'alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde dell'attuazione delle direttive ricevute;
d) è gerarchicamente sovraordinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 25 del 1997, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per quanto attiene alle attribuzioni tecnico-operative, al Segretario generale della difesa;
e) fa parte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, in qualità di membro di diritto, del Consiglio supremo di difesa;
2. Il Capo di Stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa", è il seguente:
"Art. 10. - 1. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate".
Note al regolamento
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionaie.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, si veda nella nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto l997 - serie generale - n. 185.
- Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998 - serie generale - n. 1.
- Il testo del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario.
- Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1998, n. 98/L, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Capo di Stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.
2. I Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di Stato maggiore della difesa.
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, concernente "Istituzione del Consiglio supremo di difesa", è il seguente:
"Art. 2. Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica, ed è composto:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice-presidente;
dal Ministro per gli affari esteri;
dal Ministro per l'interno;
dal Ministro per il tesoro;
dal Ministro per la difesa;
dal Ministro per l'industria ed il commercio;
dal Capo di Stato maggiore della difesa.
Il segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute".